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Parere

Parere n. 961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dal signor Mario Planta contro il Comune di Comacchio per l’annullamento dell’ordinanza d’ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 287/2009 del 12 giugno 2009, notificata in data 15 giugno 09.

Giustizia amministrativa202401166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive n. 287/2009 del 12 giugno 2009.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente aveva impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza con cui il Comune di Comacchio gli aveva ingiunto di demolire, entro novanta giorni, manufatti edilizi realizzati senza titolo abilitativo su un terreno agricolo comunale concesso in affitto per attività di vivaio e piantumazione arborea, deducendo travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 3 Cost. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il ricorrente era deceduto il 20 agosto 2021, che nello stesso giorno era cessata l’attività di vivaio e manutenzione dei giardini e che l’impresa individuale era stata cancellata dal Registro delle imprese. Il difensore ha dichiarato di avere informato gli eredi della possibilità di subentrare, senza ricevere mandato per proseguire il giudizio, chiedendo l’interruzione del procedimento. La questione decisiva è stata quindi la sorte del ricorso straordinario in caso di morte del ricorrente e la permanenza dell’interesse alla decisione.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che la morte del ricorrente, in ragione della natura giustiziale del ricorso straordinario, non comporti l’applicazione della disciplina dell’interruzione del processo, né interrompa l’iter procedurale o renda necessaria la formale riassunzione da parte degli eredi. Considerato che l’attività economica collegata ai manufatti era cessata, l’impresa era stata cancellata e gli eredi non avevano conferito mandato per proseguire il giudizio, è stata ravvisata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.

Osservazioni

Morte del ricorrente e interruzione del procedimento

La morte del ricorrente non determina, nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’interruzione del procedimento e non richiede formali provvedimenti di riassunzione da parte degli eredi.

Sopravvenuta carenza di interesse

La cessazione dell’attività di vivaio e manutenzione dei giardini, la cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle imprese e l’assenza di un mandato degli eredi a proseguire il giudizio comportano la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario ha natura giustiziale; per tale ragione la morte del ricorrente non comporta l’applicazione della disciplina dell’interruzione del processo né richiede la riassunzione formale da parte degli eredi.

  • art. 3 Cost.

    La violazione dell’art. 3 Cost. era stata dedotta dal ricorrente tra i motivi di impugnazione, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • ordinanza comunale n. 287/2009 del 12 giugno 2009

    Atto impugnato, consistente nell’ingiunzione di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la morte del ricorrente non determina l’interruzione del procedimento né impone agli eredi una formale riassunzione, in ragione della natura giustiziale del rimedio.
  • La sopravvenuta cessazione dell’attività economica collegata all’atto impugnato, unitamente alla mancata manifestazione di volontà degli eredi di proseguire il giudizio, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso straordinario.

Ordinanza di demolizione di opere abusive e morte del ricorrente

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Comacchio per l’annullamento dell’ordinanza n. 287/2009, con cui era stata ingiunta la demolizione di manufatti edilizi realizzati senza titolo abilitativo su un terreno agricolo comunale concesso in affitto per attività di vivaio e piantumazione arborea.

Premesse fattuali

Il terreno era stato concesso in affitto dal Comune con contratto del 1° luglio 2002, inizialmente con scadenza al 30 giugno 2006 e poi tacitamente rinnovato, con regolare pagamento dei canoni. Il Corpo Forestale aveva segnalato nel maggio 2009 la presenza di un complesso di manufatti edilizi abusivi. Il Comune aveva quindi adottato l’ordinanza di demolizione del 12 giugno 2009, notificata il 15 giugno 2009, assegnando novanta giorni per l’esecuzione.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto:

  • eccesso di potere per travisamento dei fatti;
  • eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità;
  • violazione dell’art. 3 Cost.

Il Comune aveva resistito sostenendo la natura abusiva delle opere e la loro realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’istruttoria ministeriale aveva inoltre confermato la mancata ottemperanza all’ordinanza.

Morte del ricorrente e sorte del procedimento

Nel corso dell’istruttoria è stato comunicato che il ricorrente era deceduto il 20 agosto 2021. Nella stessa data era cessata l’attività di vivaio e manutenzione dei giardini per la quale erano stati realizzati i manufatti; l’impresa individuale era stata successivamente cancellata dal Registro delle imprese a causa del decesso del titolare.

Il difensore aveva informato gli eredi della possibilità di subentrare nel giudizio, ma non aveva ricevuto da loro alcun mandato per proseguire la causa, chiedendo la dichiarazione di interruzione del procedimento.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui la natura giustiziale del ricorso straordinario impedisce di applicare la disciplina dell’interruzione del processo alla morte del ricorrente. L’iter procedurale prosegue quindi senza necessità di un formale provvedimento di interruzione o di riassunzione da parte degli eredi.

Nel caso concreto, tuttavia, la cessazione dell’attività economica collegata alle opere, la cancellazione dell’impresa e la mancata conferma della volontà di proseguire il giudizio hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito i motivi di ricorso.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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