Cassazione Penale, Sentenza n. 6569/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. che convalidava il provvedimento del Questore di Agrigento imponendo a Ragusa l'obbligo di presentarsi al Commissariato di Canicattì per anni 2 e mesi 6 in occasione delle partite del Canicattì. Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e art. 6 L. 401/89 per carenza di motivazione: il giudice si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento del Questore senza analizzare concretamente la condotta del ricorrente, sostenendo in particolare che dalle immagini non risulterebbe che Ragusa fosse protagonista delle condotte aggressive, né che fosse in possesso di una cintura, e che la mascherina non renderebbe impossibile l'identificazione; si deduce quindi inesistenza della pericolosità, considerata anche l'incensuratezza e l'attività lavorativa del ricorrente. 2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e art. 13 Cost.: mancanza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, sulla ragionevolezza del doppio obbligo di presentazione (anziché un semplice divieto di accesso) e sproporzione della misura, anche rispetto alla distanza delle partite casalinghe dal comune di Canicattì e alla durata ritenuta eccessiva in assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendo che il G.I.P. avesse adempiuto all'obbligo di motivazione in modo non apparente: ha motivato l'identificazione dell'imputato (anche nonostante cappello e mascherina, in considerazione di altri riscontri e del fatto che il soggetto è stato visto più volte senza mascherina), la condotta aggressiva, l'intervento delle forze di polizia, il possesso di una cintura e la pericolosità sociale tale da giustificare l'ordine di presentazione per evitare elusioni del divieto di accesso. Sulla questione dell'urgenza la Corte ha ricordato che l'onere di provare l'esecuzione del provvedimento prima della convalida (e quindi l'interesse al ricorso per l'eventuale omissione motivazionale) grava sul ricorrente, circostanza non provata nel caso di specie. Ha inoltre ritenuto congrua la durata (ridotta rispetto all'originaria di 4 anni) e improponibile una mera rivalutazione dei fatti in cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))
Richiamato quale parametro per valutare il primo motivo (carenza di motivazione). La Corte ha ritenuto che la motivazione richiesta fosse stata data e che le censure attinenti alla valutazione dei fatti costituissero mera rivalutazione non ammissibile in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Richiamato per il motivo relativo alla mancanza di motivazione circa necessità e urgenza; la Corte ha precisato che l'onere di provare l'esecuzione del provvedimento prima della convalida (per fondare la censura sull'urgenza) grava sul ricorrente, qui non assolto.
Norma che disciplina il divieto di accesso e gli obblighi di presentazione (cd. DASPO). La Corte ha ribadito i requisiti per la legittimità del provvedimento questorile (necessità, urgenza, proporzionalità) e l'obbligo del G.I.P. di motivare la convalida su tali presupposti e sulla congruità della durata; ha considerato tali doveri assolti nel caso concreto.
art. 13 Costituzione
Richiamato dal ricorrente per un profilo di eccesso di misura e violazione della libertà personale; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione alla luce della motivazione del G.I.P. e della possibilità di ridurre la durata, già operata nel provvedimento impugnato.
Norma richiamata per la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria equitativa (Cassa delle Ammende) e alla valutazione dell'assenza di dolo nella proposizione del ricorso; la Corte ha fissato l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il giudice della convalida (G.I.P.) deve motivare in modo non apparente su tutti i presupposti della misura DASPO: identificazione, pericolosità sociale, necessità, urgenza, adeguatezza e proporzionalità della prescrizione e congruità della durata; la motivazione può desumersi anche dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto.
- L'obbligo di presentazione obbliga a un "quid pluris" rispetto al mero divieto di accesso: occorrono specifiche ragioni che giustifichino tale ulteriore imposizione, ma tali ragioni possono emergere dalla gravità dell'episodio e dalla finalità di impedire elusioni del divieto.
- Sul profilo dell'urgenza, se il provvedimento è stato eseguito prima della convalida (cioè il destinatario ha dovuto ottemperare prima dell'intervento del giudice), il ricorrente ha l'onere di dimostrare questa esecuzione per fondare la censura sull'omessa motivazione dell'urgenza.
- La valutazione della congruità della durata è compito del giudice della convalida e può essere ridotta se risultasse eccessiva; la Corte di Cassazione non ammette una semplice rivalutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- L'uso di elementi come cappello o mascherina non esclude automaticamente l'identificazione quando sussistano altri elementi e riscontri; quindi, l'assenza apparente di alcuni dettagli nelle immagini non annulla la possibilità di identificazione se il complesso probatorio è ritenuto sufficiente.
- Quando si impugnano provvedimenti amministrativi/di polizia su profili di motivazione è necessario puntare su errori formali o assenze oggettive di motivazione dimostrabili, poiché le censure basate su diversa valutazione dei fatti sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
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