Cassazione Penale, Sentenza n. 47685/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2024 che ha revocato la detenzione domiciliare concessa in data 31/01/2024. Il Tribunale aveva addebitato al ricorrente di non aver comunicato la procedura di sfratto dall'abitazione in cui eseguiva la misura e di non essersi attivato per reperirne un'altra idonea prima dell'atto di precetto, ritenendo che il deposito in udienza di un contratto di locazione stipulato due giorni prima fosse irrilevante e configgente con una strumentalizzazione della misura. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 47-ter e 51-ter Ord. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che il Tribunale era già a conoscenza della procedura di sfratto, che egli si era attivato (anche richiedendo autorizzazione ad allontanarsi per risolvere la questione) e che era intervenuto un nuovo contratto di locazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la perdita sopravvenuta di un'abitazione idonea giustifica la revoca ai sensi del comma 7 dell'art. 47-ter (per venuta meno delle condizioni), mentre il Tribunale aveva applicato la revoca ai sensi del comma 6 (per comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni, ovvero 'strumentalizzazione'). La Corte ha rilevato che la revoca per 'strumentalizzazione' comporta anche l'inibizione triennale prevista dall'art. 58-quater, comma 1, e richiede la dimostrazione di una condotta colpevole e della sua incompatibilità con la prosecuzione della misura, valutata nel contesto dell'andamento complessivo della misura. Il Tribunale di Salerno non ha indicato la specifica prescrizione violata, non ha motivato adeguatamente la gravità del comportamento e non ha confrontato le censurate condotte con l'andamento complessivo della misura. Per questi vizi motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento procedurale alla decisione impugnata; nel caso il ricorso denunciava violazione delle disposizioni relative all'applicazione e revoca delle misure alternative
art. 47-ter, comma 6 e comma 7, Ord. pen.
Il comma 7 disciplina la revoca quando viene meno la condizione materiale (mancanza dell'abitazione idonea); il comma 6 disciplina la revoca per comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni (cd. 'strumentalizzazione') che richiede condotta colpevole e valutazione dell'incompatibilità con la prosecuzione della misura
art. 58-quater, comma 1, Ord. pen.
Prevede l'inibizione triennale alle misure alternative in caso di revoca per 'strumentalizzazione' (comportamento contrario alle prescrizioni)
Giurisprudenza richiamata
Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Mazzotta, Rv. 263077 - 01
Principio secondo cui la revoca ai sensi del comma 6 non può essere applicata automaticamente per ogni violazione, ma richiede valutazione del comportamento nel contesto dell'intero andamento della misura
Massime di principio
- La perdita sopravvenuta della casa dove si esegue la detenzione domiciliare giustifica la revoca ai sensi del comma 7 dell'art. 47-ter (per venuta meno delle condizioni), non come automatica prova di 'strumentalizzazione'.
- La revoca per 'strumentalizzazione' (comma 6) comporta anche effetti sanzionatori (es. inibizione triennale) e richiede la prova di una condotta colpevole e della sua incompatibilità con la prosecuzione della misura, valutata in relazione all'andamento complessivo della misura.
- Il giudice deve indicare la specifica prescrizione violata e motivare perché la violazione rende incompatibile la prosecuzione della misura; motivazioni generiche o automatismi sono viziabili in cassazione.
- Se il detenuto dimostra di essersi attivato per reperire nuova abitazione o di avere un nuovo contratto di locazione, tali elementi devono essere considerati nel bilancio probatorio prima di disporre la revoca.
- In presenza di vizi di motivazione riguardanti la qualificazione della condotta (perdita delle condizioni vs. comportamento contrario alle prescrizioni), il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza.
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