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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38212/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. tra la sentenza n. 285/13 del GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (30/05/2017), relativa a sette episodi di usura e un episodio di estorsione commessi in Caserta nell'ottobre 2012 - novembre 2013, e le altre sentenze per cui la Corte territoriale aveva invece riconosciuto la continuazione (Corte d'Appello di Napoli 23/02/2022 per estorsioni, usura, violenza privata aggravata; Corte d'Appello di Napoli 05/11/2021 per art. 416-bis c.p.). Il difensore deduce che la sentenza esclusa era anch'essa espressione del medesimo disegno criminoso collegato all'appartenenza del Noia al clan camorristico Perreca e richiama le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Buttone (9/02/2015) che attribuirebbero al Noia condotte di usura per conto del clan: la Corte territoriale, secondo il ricorrente, non ha adeguatamente esaminato né fornito riscontro concreto a tale deduzione, limitandosi a ritenere insufficienti gli elementi di contiguità cronologica e di identità/analogia dei titoli di reato senza motivare compiutamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata per non aver adeguatamente considerato la deduzione difensiva relativa alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (elemento potenzialmente rilevante ai fini della sussistenza del medesimo disegno criminoso). Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo giudizio, onde consentire un riesame motivato e completo della richiesta di riconoscimento della continuazione tra le sentenze in esame.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 81 c.p. in senso sostanzialmente fattuale: la configurabilità della continuazione, anche tra associazione e reati-fine, si decide caso per caso adottando una valutazione di fatto sull'identità del disegno criminoso; il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi a disposizione e motivare in modo specifico e convincente sul rapporto fra i fatti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come titolo di reato per alcune delle condanne considerate; la Corte ricorda che la continuazione tra reato associativo (ex art. 416-bis) e reati-fine non richiede una 'compatibilità strutturale' ma una valutazione sulla comune rappresentazione del disegno criminoso.

  • art. 7 I. n. 203 del 1991 (circostanza aggravante)

    Richiamata quale aggravante applicata in una delle sentenze di merito (violenza privata aggravata dall'art. 7); non è oggetto di interpretazione autonoma nella decisione impugnata, ma figura fra i titoli di reato posti a confronto ai fini della continuazione.

Massime di principio

  • La configurabilità della continuazione (art. 81 c.p.) è una 'quaestio facti': va decisa in base agli elementi di fatto e alla prova raccolta, non su schemi astratti; il giudice di merito deve valutare se i reati riflettano un medesimo disegno criminoso.
  • La continuazione può sussistere anche tra reato associativo (art. 416-bis) e reati-fine: non serve una perfetta compatibilità strutturale tra le fattispecie, ma una preventiva rappresentazione comune di finalità criminose.
  • Quando una parte produce atti o dichiarazioni (es. collaboratore di giustizia) idonei a dimostrare il collegamento tra fatti, il giudice deve esaminare e motivare esplicitamente il valore probatorio di tali elementi; il mancato confronto motivato può rendere la decisione viziata e giustificare il rinvio.
  • La valutazione della contiguità temporale e dell'identità o analogia dei titoli di reato è necessaria ma non sufficiente: occorre anche la dimostrazione, concreta e motivata, del comune disegno criminoso.
  • In caso di carenza motivazionale circa elementi decisivi per la soluzione della questione (ad es. omissione di riscontro a dichiarazioni probatorie rilevanti), la Corte di cassazione annulla e rinvia per consentire un nuovo esame di merito.

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