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Sentenza

Sentenza n. 7306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03570/2026, resa tra le parti, nel giudizio per l’annullamento 1) della Graduatoria di merito, pubblicata sul supplemento straordinario n. 1/17 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno datato 9 aprile 2025, 2) del Decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato in data 8 maggio 2025 sul supplemento straordinario n. 1/23 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, 3) della scheda della valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice in data 12.12.2024, riferimento numero verbale 46, non è stato considerata, nella Voce A5 – incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare

Giustizia amministrativa202603310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 3570/2026, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro gli atti e la graduatoria di un concorso interno per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato; in primo grado erano contestate la valutazione dei titoli e la graduatoria, nonché la successiva graduatoria rettificata del 27 ottobre 2025, non impugnata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR per violazione dell'art. 35 c.p.a., deducendo l'erroneità della declaratoria di improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria sopravvenuta. Riproponeva inoltre i motivi assorbiti in primo grado contro la valutazione dei titoli: eccesso e sviamento di potere, violazione della lex specialis e del giusto procedimento, illogicità manifesta, carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, nonché violazione dell'art. 7 del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, e degli artt. 3 e 5 del bando. La contestazione originaria riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento dei punteggi per titoli posseduti, inclusi gli incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l'appello. Ritiene pacifico che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare di primo grado, l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione del candidato con verbale n. 104 dell'8 luglio 2025 e abbia poi pubblicato il 27 ottobre 2025 una nuova graduatoria, rideterminata anche in ragione della correzione delle posizioni di due candidati. Poiché tale graduatoria ha comportato una nuova approvazione degli esiti e una ridefinizione delle posizioni, costituiva un atto nuovo adottato all'esito di rivalutazione e doveva essere autonomamente impugnata; non essendo stata contestata, la graduatoria precedente era ormai priva di effetti e non residuava interesse al ricorso originario. È quindi confermata la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR. I motivi di merito riproposti, rimasti assorbiti, non sono esaminati. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    In linea di diritto, conseguentemente, va fatta applicazione dell’orientamento consolidato a mente del quale, anche nell’ambito dei concorsi pubblici, la mancata tempestiva impugnativa della graduatoria definitiva di merito di un concorso comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso la precedente graduatoria; ciò in quanto la nuova graduatoria sia scaturita da una rivalutazione degli atti.

    La mancata impugnazione della graduatoria definitiva sopravvenuta, adottata a seguito di rivalutazione degli atti, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro la graduatoria precedente. Il testo non espone una distinta interpretazione dell'art. 35 c.p.a., che è menzionato come motivo d'appello.

  • art. 7 d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    La contestazione originaria riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento dei punteggi per titoli posseduti, inclusi gli incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare.

    Il giudice non esamina né interpreta questa disposizione: il motivo relativo alla valutazione dei titoli è riproposto ma resta assorbito in ragione dell'improcedibilità.

  • artt. 3 e 5 del bando di concorso

    La contestazione originaria riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento dei punteggi per titoli posseduti, inclusi gli incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare.

    Il giudice non interpreta le clausole del bando, poiché i motivi sulla valutazione dei titoli non sono esaminati nel merito.

Massime di principio

  • Nei concorsi, se una graduatoria successiva è adottata a seguito di una nuova rivalutazione degli atti e ridefinisce le posizioni dei candidati, essa supera la graduatoria precedente e deve essere autonomamente impugnata; la mancata impugnazione della nuova graduatoria fa venir meno l'interesse al ricorso contro quella precedente.
  • Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, soltanto se riproduce il contenuto sostanziale dell'atto precedente senza nuova istruttoria né riesame o nuova ponderazione degli interessi. Se invece deriva da una rivalutazione e modifica o ridefinisce gli esiti, è un atto nuovo, autonomamente lesivo e soggetto a impugnazione nei termini.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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