Cassazione Penale, Sentenza n. 28335/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/06/2022 con cui erano stati assolti D'Avossa e Rocco dai reati loro contestati (falsità ideologica, calunnia e abuso d'ufficio). La parte civile deduceva vizi motivazionali per aver la Corte territoriale omesso di considerare: a) una sentenza di assoluzione (asseritamente irrevocabile) di Giancarlo Riccardo da precedenti reati connessi; b) le dichiarazioni della persona offesa e dei testi Ciaffi, Coco e Pistilli; c) il referto del pronto soccorso. In sostanza si chiedeva la riconsiderazione delle risultanze probatorie per ritenere sussistenti i reati a carico dei resistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, anziché indicare un vizio logico o un travisamento palese della prova, si sia limitato a riproporre e rivalutare le prove di merito (dichiarazioni testimoniali e documentazione medica) chiedendo una diversa valutazione del materiale istruttorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Inoltre il documento prodotto a sostegno dell'esistenza di una sentenza irrevocabile non attestava il passaggio in giudicato. Conseguentemente è stata confermata l'impossibilità di sindacare in Cassazione la valutazione del merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La sentenza impugnata resta quindi in vigore.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della motivazione; vieta la rinnovata valutazione del merito e la rivalutazione degli elementi di fatto, salvo che non emergano vizi logico-giuridici della motivazione stessa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale
Fissa i limiti formali e di articolazione del motivo di ricorso per cassazione (contenuto e specificità delle censure), rispetto ai quali il ricorso era stato esaminato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. l. 176/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; riguarda profili procedurali della trasmissione e deposito di atti nel procedimento.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ossia la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione in favore della Cassa delle ammende (applicata nel caso concreto per euro 3.000,00).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove operata dal giudice di merito: il ricorso che si risolva in una semplice rivalutazione delle dichiarazioni o della documentazione è inammissibile.
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione specifici (contraddittorietà palese, illogicità manifesta, travisamento della prova), non la mera incongruenza valutativa o la diversa plausibilità fattuale.
- Quando si invoca l'esistenza di una sentenza irrevocabile a supporto del ricorso, va prodotta documentazione che attesti effettivamente il passaggio in giudicato; l'assenza di tale prova può compromettere l'ammissibilità.
- Le censure devono essere formulate entro i limiti di specificità imposti dalle norme attuative (es. art. 173 disp. att.); rilievi generici o ricostruzioni alternative del fatto sono inidonei.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende: è quindi fondamentale valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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