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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28335/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/06/2022 con cui erano stati assolti D'Avossa e Rocco dai reati loro contestati (falsità ideologica, calunnia e abuso d'ufficio). La parte civile deduceva vizi motivazionali per aver la Corte territoriale omesso di considerare: a) una sentenza di assoluzione (asseritamente irrevocabile) di Giancarlo Riccardo da precedenti reati connessi; b) le dichiarazioni della persona offesa e dei testi Ciaffi, Coco e Pistilli; c) il referto del pronto soccorso. In sostanza si chiedeva la riconsiderazione delle risultanze probatorie per ritenere sussistenti i reati a carico dei resistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, anziché indicare un vizio logico o un travisamento palese della prova, si sia limitato a riproporre e rivalutare le prove di merito (dichiarazioni testimoniali e documentazione medica) chiedendo una diversa valutazione del materiale istruttorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Inoltre il documento prodotto a sostegno dell'esistenza di una sentenza irrevocabile non attestava il passaggio in giudicato. Conseguentemente è stata confermata l'impossibilità di sindacare in Cassazione la valutazione del merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La sentenza impugnata resta quindi in vigore.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della motivazione; vieta la rinnovata valutazione del merito e la rivalutazione degli elementi di fatto, salvo che non emergano vizi logico-giuridici della motivazione stessa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale

    Fissa i limiti formali e di articolazione del motivo di ricorso per cassazione (contenuto e specificità delle censure), rispetto ai quali il ricorso era stato esaminato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. l. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; riguarda profili procedurali della trasmissione e deposito di atti nel procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ossia la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione in favore della Cassa delle ammende (applicata nel caso concreto per euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove operata dal giudice di merito: il ricorso che si risolva in una semplice rivalutazione delle dichiarazioni o della documentazione è inammissibile.
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione specifici (contraddittorietà palese, illogicità manifesta, travisamento della prova), non la mera incongruenza valutativa o la diversa plausibilità fattuale.
  • Quando si invoca l'esistenza di una sentenza irrevocabile a supporto del ricorso, va prodotta documentazione che attesti effettivamente il passaggio in giudicato; l'assenza di tale prova può compromettere l'ammissibilità.
  • Le censure devono essere formulate entro i limiti di specificità imposti dalle norme attuative (es. art. 173 disp. att.); rilievi generici o ricostruzioni alternative del fatto sono inidonei.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende: è quindi fondamentale valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.

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