Cassazione Civile, Ordinanza n. 14936/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la riparazione di un motore industriale di proprietà della società committente. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo della fattura emessa per i lavori eseguiti; la committente proponeva opposizione contestando l'infondatezza del credito e formulando domanda riconvenzionale per l'eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatrice, ovvero per la riduzione del prezzo, deducendo una negligente esecuzione delle riparazioni. In primo grado l'opposizione veniva accolta solo in parte e il decreto revocato per il minor credito, mentre veniva rigettata la riconvenzionale. In appello la committente censurava la decisione per plurimi profili, tra cui l'erronea ricostruzione delle domande, l'omesso esame degli atti, il mancato ingresso di c.t.u. e prove orali, e le spese. La Corte d'appello, invece, accoglieva la domanda riconvenzionale e riduceva del 50% il corrispettivo, ritenendo infondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia contrattuale e reputando tempestiva la denuncia dei vizi. In Cassazione l'appaltatrice deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente ex artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva confutato una questione diversa da quella effettivamente devoluta, poiché l'eccezione di decadenza non riguardava la tardività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., ma la clausola contrattuale che escludeva la garanzia in caso di interventi diretti e non autorizzati del committente sul bene riparato. La ricorrente precisava che la committente, prima di ogni intervento correttivo dell'appaltatrice, aveva sostituito autonomamente i ventilatori di raffreddamento del motore, fatto che avrebbe inciso sull'operatività della garanzia convenzionale. Gli ulteriori motivi attenevano alla mancata ammissione di c.t.u. e prove orali e alle spese, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente perché aveva esaminato l'eccezione di decadenza soltanto sotto il profilo della tempestività della denuncia dei vizi, senza confrontarsi con il distinto fatto storico dedotto dall'appaltatrice, cioè l'intervento autonomo e non autorizzato della committente sul sistema di raffreddamento del motore, fatto potenzialmente decisivo ai fini dell'inoperatività della garanzia pattizia. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato per indicare che l'accettazione dell'opera costituisce presupposto del diritto dell'appaltatore al corrispettivo e del regime delle garanzie successive, ma nel caso concreto tale rilievo non esauriva la questione della clausola pattizia di esclusione della garanzia per interventi non autorizzati.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla tempestività della denuncia dei vizi; la Cassazione precisa però che questo non era il vero tema decisorio dell'eccezione proposta in appello.
Richiamato dalla Corte territoriale come norma del regime delle garanzie successive all'accettazione dell'opera.
Richiamato quale parametro della dedotta omessa pronuncia sulle eccezioni ritualmente introdotte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente, perché non affrontava il fatto storico decisivo dedotto dalla parte e quindi non rendeva intellegibile il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza/processo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per il vizio motivazionale, ma la Corte ha ricondotto la censura alla motivazione apparente.
Norma che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso e la possibilità per le parti di depositare memorie.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- Quando una parte deduce in cassazione l'omessa pronuncia o il vizio motivazionale, occorre distinguere nettamente tra mancato esame di una domanda/eccezione e decisione priva di adeguata spiegazione: le due figure non sono sovrapponibili.
- La motivazione è apparente quando il giudice affronta formalmente la questione ma risponde a un tema diverso da quello effettivamente devoluto, omettendo di considerare il fatto storico specifico che sorregge l'eccezione o la domanda.
- Il giudice di merito deve misurarsi con il nucleo effettivo della deduzione difensiva e con i fatti decisivi allegati e provati: non è sufficiente richiamare norme o presupposti generali se la parte invoca una clausola contrattuale autonoma con diverso meccanismo di operatività della garanzia.
- In materia di appalto, una clausola convenzionale che escluda o limiti la garanzia in caso di interventi diretti del committente o di soggetti non autorizzati impone al giudice di verificare specificamente se tale intervento sia avvenuto e quali effetti produca sulla garanzia pattizia.
- La censura di motivazione apparente è decisiva quando il fatto trascurato è potenzialmente idoneo a incidere sia sull'operatività della garanzia sia sulla ricostruzione causale del difetto lamentato.
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