Cassazione Penale, Sentenza n. 35437/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti lamentavano la nullità e insufficiente motivazione della sentenza di appello sotto più profili: omissione di valutazione dei tabulati telefonici contenuti nell'annotazione dell'8/6/2015 e del loro confronto con le dichiarazioni della presunta persona offesa; mancata e carente valutazione della credibilità e coerenza della persona offesa e degli altri testi della pubblica accusa (salvo le Forze dell'Ordine), anche alla luce di divergenze tra dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese durante le indagini; mancata considerazione delle dichiarazioni di testimoni (Guettaya Anane, El Farouk Meryem, Zineb Jlis) che avrebbero escluso il danno alla porta e attribuito la rottura allo stesso El Negouly; vizi logici e contraddittorietà in ordine all'attribuzione dei coltelli sequestrati ai due imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse dato adeguata motivazione, elencando gli elementi che hanno portato alla condanna e riportando le dichiarazioni dei testimoni, le quali risultavano coerenti e riscontrate. Sul punto della valutazione della prova testimoniale la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non rivisitabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che non sono state rilevate. È stato inoltre ricordato il limite di sindacato in caso di "doppia conforme" (conferma di primo e secondo grado), che consente la censura in Cassazione solo in presenza di specifiche deduzioni circa travisamento probatorio o uso di nuovo materiale probatorio da parte dell'appello. In concreto, la Corte ha ritenuto provato il furto del televisore (attraverso riscontri tra persona offesa, vicine e l'assistente intervenuto), il danneggiamento della porta (riscontri testimoniali) e il rinvenimento/attribuzione dei coltelli (conferme dell'assistente Quarta). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 500 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura difensiva relativa alla valutazione della credibilità dei testi; la Corte però ha ritenuto che la valutazione della attendibilità è questione di fatto e che non sono emerse manifeste contraddizioni tali da rendere censurabile la motivazione.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riferito al vizio di motivazione censurabile in Cassazione; la Corte ha affermato che il silenzio su specifiche deduzioni non è automaticamente vizio se la motivazione complessiva implicitamente le respinge, e quindi il motivo era infondato.
Applicato per la condanna alle spese processuali ed alla sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con determinazione equitativa di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione la valutazione della credibilità dei testimoni è, di regola, un accertamento di fatto non sindacabile se non ricorrono manifeste contraddizioni o illogicità evidenti nella motivazione.
- Il mancato richiamo puntuale di una specifica deduzione di parte non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'annullamento se la motivazione complessiva della sentenza mostra implicitamente che quella deduzione è stata valutata e respinta.
- Nel caso di "doppia conforme" (conferma della condanna in entrambi i gradi), il sindacato in Cassazione è particolarmente limitato: il ricorrente deve dimostrare specificamente travisamento della prova o che il giudice d'appello ha poggiato la sua decisione su elementi probatori non esaminati dal primo giudice.
- Per censurare la motivazione su punti probatori occorre indicare con precisione le presunte omissioni o le contraddizioni manifeste, non semplici rimostranze sulla valutazione della prova.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte che lo propone può essere condannata alle spese e, ove sussistano profili di colpa nella scelta dell'impugnazione, a pagare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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