Ordinanza n. 1011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo prevalente, nella fase cautelare, l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del diniego impugnato, anche in considerazione del quadro indiziario delineato dall’Amministrazione. Non è stata quindi concessa alcuna misura cautelare sospensiva. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di iscrizione alla White List
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per ottenere la riforma dell’ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego prefettizio di iscrizione alla White List. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le censure articolate contro il quadro indiziario valorizzato dall’Amministrazione.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare, deciso dal Consiglio di Stato con il rigetto della domanda di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all’impugnazione di un diniego prefettizio di iscrizione nella White List, il giudice può negare la sospensione dell’atto quando ritenga prevalente l’interesse pubblico al mantenimento dei suoi effetti, alla luce del quadro indiziario rappresentato dall’Amministrazione.
- Il rigetto dell’appello cautelare contro un’ordinanza del TAR che abbia negato la sospensione del diniego di iscrizione nella White List comporta il mantenimento provvisorio degli effetti del provvedimento prefettizio fino alla definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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