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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48880/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: accertata l'omessa citazione del difensore di fiducia, la vicenda integra nullità assoluta ex art. 178, lett. c) e art. 179 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Perugia per l'ulteriore corso del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduceva la nullità assoluta della sentenza di appello per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia nominato dall'imputato (avv. Francesco Gozzi). Il decreto di citazione era stato invece indirizzato al precedente difensore d'ufficio (avv. Mario Cerioni), e pertanto il difensore effettivamente nominato non era stato citato.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancata notificazione agli interessati o alle persone la cui citazione è prescritta dalla legge integra nullità assoluta quando la norma dispone la citazione a pena di nullità; qui è stata applicata per l'omessa citazione del difensore nominato.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze delle nullità assolute; la Corte ha ritenuto la nullità rientrante nelle ipotesi di annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi indicati; la Corte ha enunciato il motivo nei limiti di tale disposizione e ha comunque ritenuto il vizio rilevante.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Riferimento formale alle conclusioni scritte presentate dal Procuratore generale e dall'avvocato del ricorrente ai sensi della norma emergenziale; non incide sul merito della nullità dedotta.

Massime di principio

  • La mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore effettivamente nominato dall'imputato costituisce nullità assoluta rilevante ai fini dell'annullamento della sentenza di merito.
  • Se il difensore viene nominato dopo la proposizione dell'appello ma prima della notificazione del decreto di citazione, il decreto deve essere indirizzato al difensore effettivamente nominato; la notifica al precedente difensore d'ufficio non è sufficiente.
  • La nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., quando accertata, può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti a diversa Corte d'appello per l'ulteriore corso del giudizio, se del caso per ragioni di legittimo impedimento o necessità di terzietà territoriale.
  • Chi vuole opporsi a una sentenza di merito per vizi di notifica deve far valere il motivo nei limiti previsti dalle norme sul ricorso (es. art. 173 disp. att. c.p.p.); tuttavia quando la nullità è assoluta la Corte di cassazione la accerta d'ufficio se emerge dagli atti.
  • In casi analoghi è essenziale per la difesa verificare tempestivamente che eventuali atti processuali siano notificati al difensore nominato e, in caso di omissione, promuovere impugnazione per far valere la nullità.

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