Cassazione Civile, Ordinanza n. 41934/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione tra due società. Il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda della locatrice, aveva pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'appello della conduttrice. Avverso tale sentenza la conduttrice proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'amministratore e dai difensori, con accettazione della controparte.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti
ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale sopravvenuta, in assenza di richiesta di discussione orale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
non ricorrono i presupposti per imporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta dalla parte e dai difensori e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non produce gli effetti processuali del rigetto, dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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