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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41934/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione tra due società. Il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda della locatrice, aveva pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'appello della conduttrice. Avverso tale sentenza la conduttrice proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'amministratore e dai difensori, con accettazione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti

    ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale sopravvenuta, in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

    non ricorrono i presupposti per imporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta dalla parte e dai difensori e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non produce gli effetti processuali del rigetto, dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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