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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2038/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giacobbe impugnava la sentenza del Tribunale di Enna del 03/02/2020 con cui era stato condannato ad euro 400,00 di ammenda per detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.) per aver detenuto in casa dieci cartucce da caccia cal. 12. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) il Tribunale non avrebbe verificato l'efficienza delle munizioni sequestrate; (2) il giudice non avrebbe considerato la dichiarazione del ricorrente di non essere consapevole della presenza delle cartucce e l'ipotesi che fossero del nonno, nonché l'assenza di licenza di caccia; (3) mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (4) errata applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) trattando le singole cartucce come più reati anziché un unico fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati (la qualificazione ed efficienza delle munizioni è stata desunta dalla testimonianza del poliziotto verbalizzante e la disponibilità delle cartucce è stata attribuita al ricorrente per il rinvenimento nell'abitazione dove egli dichiarava di abitare). Tuttavia il terzo motivo (contestazione della continuità) è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva applicato la continuazione tra le singole cartucce in contrasto con la giurisprudenza consolidata (le munizioni devono influire solo sulla determinazione della pena, non sulla configurazione di più reati). Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla ritenuta della continuazione e rinviata al Tribunale di Enna per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    La norma è stata ritenuta applicabile alla detenzione in casa di dieci cartucce cal. 12; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della qualità ed efficienza delle munizioni sulla base della testimonianza del poliziotto verbalizzante in assenza di elementi contrari

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorso invocava la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, ma la Corte non ha ritenuto che fosse stata dimostrata una situazione che imponeva l'applicazione automatica dell'istituto (il motivo non ha avuto successo nel merito salvo l'esame collegato alla continuità)

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il numero delle armi o munizioni rileva solo ai fini della determinazione della pena e non per fondare la continuazione: l'applicazione della continuazione tra le singole cartucce è errata

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1 n. 12616 del 27/06/1986 Agostini, Rv. 174245)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui il numero/quantità di armi o munizioni rileva solo per la misura della pena e non per la configurazione di più reati ai fini della continuazione

Massime di principio

  • La qualificazione dell'efficienza e della natura delle munizioni può fondarsi sulla testimonianza del verbalizzante se non emergono elementi contrari: l'assenza di accertamenti tecnici non invalida automaticamente la valutazione probatoria
  • Il rinvenimento di armi o munizioni nell'abitazione del soggetto che lì abita è elemento forte per ritenere la sua disponibilità; l'asserita 'non consapevolezza' necessita di elementi probatori concreti per prevalere
  • Il numero delle singole munizioni non costituisce di per sé altrettanti reati autonomi ai fini della continuità: le armi/munizioni rinvenute nello stesso contesto contestuale vanno considerate, di regola, come un unico fatto ai fini della configurazione del reato, mentre la quantità incide sulla determinazione della pena
  • L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) non opera automaticamente: occorre valutare la rilevanza concreta del fatto e le condizioni del reo; il richiamo a tale causa di esclusione richiede motivazione e prova delle condizioni che la giustificano
  • In caso di errore di diritto del giudice di merito (es. applicazione indebita della continuazione), la Corte di cassazione può annullare limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per nuovo giudizio sul solo profilo erroneo

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