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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18566/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la censura sul trattamento sanzionatorio reiterativa e già congruamente disattesa dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna dell'imputato per furto pluriaggravato e per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. Il ricorso per cassazione censurava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si deduceva che, pur a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena non era stata determinata nel minimo edittale. La doglianza è stata ritenuta sostanzialmente riproduttiva di un motivo già respinto dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato i numerosi precedenti specifici dell'imputato, la modalità dell'azione considerata non improvvisata ma collaudata, e la determinazione della pena base in misura media rispetto alla violazione più grave, con limitato aumento per la continuazione.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non ne approfondisce gli elementi costitutivi, ma si limita a prenderne atto nel quadro del trattamento sanzionatorio contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse, ma la loro presenza non impone la determinazione della pena nel minimo edittale; il giudice può comunque collocarsi su un livello medio della forbice sanzionatoria sulla base dei criteri valorizzati in sentenza.

Massime di principio

  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si limita a riproporre critiche già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche non comporta automaticamente l'applicazione della pena nel minimo edittale, potendo il giudice determinare la sanzione in misura intermedia o comunque non minima in presenza di elementi aggravanti o di personalità negativamente valutata.
  • Ai fini della commisurazione della pena, i precedenti specifici dell'imputato e la modalità dell'azione possono legittimamente incidere sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, anche quando siano state riconosciute attenuanti generiche.
  • Il ricorso per cassazione che non evidenzi un vizio effettivo della motivazione ma si limiti a dissentire dalla valutazione discrezionale del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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