Cassazione Penale, Ordinanza n. 38885/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 aprile 2025, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Dal testo emerge che la difesa contestava, in particolare, la ricostruzione del ruolo di legale rappresentante della società: secondo l'assunto difensivo, l'interessato avrebbe ricoperto tale incarico solo per pochi mesi. La Corte di merito ha però ritenuto tale versione priva di riscontro e smentita dai dati dell'Agenzia delle entrate, rilevando inoltre che l'imputato aveva l'obbligo di verificare preventivamente la situazione contabile della società per adempiere gli obblighi fiscali, circostanza valorizzata anche alla luce della sua qualifica di avvocato civilista. Il ricorso è stato giudicato meramente fattuale, generico e riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero il merito e non denunciassero un vizio logico o giuridico scrutinabile in sede di legittimità, richiamando la motivazione della Corte territoriale come immune da vizi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata solo quando sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone doglianze meramente fattuali, generiche o riproduttive di questioni già decise dai giudici di merito, senza individuare reali vizi logici o violazioni di legge.
- La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione se è logicamente coerente e sorretta da argomentazioni giuridiche adeguate.
- L'imputato che contesti il proprio ruolo sostanziale deve fornire elementi concreti a sostegno della diversa ricostruzione; in mancanza, la decisione di merito basata su dati documentali contrastanti è insuscettibile di censura di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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