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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20512/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità degli imputati per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, la quale li aveva ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Con l'unico motivo, i ricorrenti deducevano violazione di legge in relazione all'art. 581 c.p.p., sostenendo in sostanza che il provvedimento impugnato fosse viziato. La Corte ha però rilevato che le deduzioni erano del tutto generiche e aspecifiche, prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che, comunque, il motivo era manifestamente infondato perché l'appello originario era stato realmente generico e si limitava a una vaga contestazione della responsabilità, nonostante una pacifica ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione di furto aggravato commesso da più imputati.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, base della responsabilità contestata.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante del furto contestata nel caso concreto.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma richiamata a fondamento del motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchi una effettiva correlazione tra le deduzioni difensive e le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Il vizio di aspecificità ricorre quando il ricorso si limita a contestazioni generiche, senza confrontarsi con la motivazione della decisione di merito.
  • Se l'appello originario era generico e non idoneo a scalfire la decisione di primo grado, il ricorso che censuri tale valutazione senza indicare specifiche ragioni di errore può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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