Sentenza n. 7127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per la copertura di un posto di docente di prima fascia nel settore CODM/06, giudizio di non idoneità alla prova orale per insufficiente punteggio sui titoli, verbali della commissione e graduatoria definitiva che collocava la candidata al terzo posto come idonea con riserva
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato il bando, il provvedimento che l’aveva dichiarata non idonea alla prova orale dopo l’attribuzione di 16,75/30 per i titoli e il verbale della commissione, deducendo l’omessa o insufficiente predeterminazione dei criteri per valutare i titoli artistici e la mancata delimitazione del perimetro disciplinare, da cui sarebbe derivata l’arbitrarietà dei giudizi di attinenza e rilevanza. Con motivi aggiunti ha contestato il successivo verbale n. 4 del 19 febbraio 2024, con cui la commissione aveva rivalutato alcuni titoli riconoscendone due come attinenti e attribuendole un ulteriore punto, portando il punteggio a 17,75/30, ancora inferiore alla soglia di 18/30, nonché la graduatoria definitiva, nella quale figurava terza con riserva dopo aver sostenuto le prove. In appello ha censurato la sentenza del TAR Puglia, che aveva respinto ricorso e motivi aggiunti, insistendo sull’illogicità della valutazione, sull’indeterminatezza del criterio della “stretta attinenza”, sull’illegittimità del limite di venti titoli valutabili e sulla mancata valutazione del curriculum vitae e dei titoli ivi contenuti, anche mediante soccorso istruttorio. Il Conservatorio ha eccepito il difetto di interesse all’impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di carenza di interesse: l’appellante ha documentato che l’idoneità in graduatorie AFAM può essere valutata in future selezioni e, comunque, conserva interesse a contestare gli esiti della procedura cui ha partecipato. Ha respinto l’appello nel merito, confermando la sentenza del TAR. Il settore disciplinare e i relativi campi di riferimento erano indicati nel bando; i criteri e la graduazione dei punteggi erano stati fissati dalla commissione nel verbale n. 1 prima della valutazione. Le valutazioni sui singoli titoli erano motivate e non manifestamente illogiche, irragionevoli, arbitrarie o affette da travisamento: le censure della candidata miravano in larga parte a sostituire il proprio apprezzamento a quello tecnico della commissione. Il verbale n. 4 non ha modificato ex post i criteri, ma li ha applicati ai titoli ricondotti ai campi della popular music espressamente previsti dal bando. È legittimo il limite di venti titoli artistico-professionali valutabili, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione e applicandosi alle medesime condizioni a tutti i candidati; la candidata aveva presentato diciotto titoli. Il curriculum vitae non costituiva un autonomo titolo valutabile e i titoli in esso menzionati non erano stati indicati secondo le modalità prescritte tra quelli sottoposti alla valutazione. Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato per selezionare o aggiungere titoli non dichiarati, poiché ciò avrebbe attribuito un vantaggio individuale in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità dei concorrenti. Spese compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi
Il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche è escluso al di fuori dei casi tassativi previsti dall’art. 134 c.p.a.; restano sindacabili le valutazioni affette da vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, le valutazioni tecnico-discrezionali dei titoli sono sindacabili quando risultino illogiche, irragionevoli, arbitrarie o basate su travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
- Il criterio della pertinenza dei titoli può essere sufficientemente determinato quando il bando individua il settore e i relativi campi disciplinari e la commissione predetermina criteri e punteggi prima della valutazione; la successiva applicazione di quei medesimi criteri non costituisce modifica retroattiva se resta entro il perimetro fissato dal bando.
- L’amministrazione che indice un concorso può fissare un limite massimo al numero di titoli valutabili, purché il limite si applichi ai candidati alle medesime condizioni e non sia manifestamente irragionevole.
- Il curriculum vitae allegato alla domanda non vale, di per sé, come autonomo titolo valutabile né consente alla commissione di selezionare d’ufficio titoli ulteriori rispetto a quelli indicati dal candidato nelle forme e nei limiti stabiliti dal bando.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure selettive non può integrare la domanda con titoli non dichiarati o consentire all’amministrazione di selezionare quelli da valutare, quando ciò attribuirebbe al candidato un vantaggio incompatibile con la par condicio; il concorrente sopporta le conseguenze di omissioni o incompletezze nella domanda.
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