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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04652/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte esamina un ricorso per cassazione formalmente qualificato tale dalla Corte di appello a seguito della conversione di un originario appello. Il ricorso risulta tuttavia sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo è quindi di natura processuale: si contesta implicitamente la possibilità di far valere l'impugnazione nonostante il difetto di legittimazione tecnica del difensore e la riconduzione dell'atto a ricorso per cassazione operata dal giudice di merito. La Corte rileva d'ufficio l'inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p., escludendo che la conversione dell'impugnazione possa sanare il difetto originario di abilitazione del difensore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non consente di eludere tale requisito né produce sanatoria postuma dell'inammissibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non può essere utilizzato per superare il difetto di legittimazione tecnica imposto dall'art. 613 c.p.p.; la conservazione degli atti opera solo se l'atto convertito possiede i requisiti formali e sostanziali richiesti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, poiché il requisito di abilitazione tecnica è richiesto a pena di inammissibilità.
  • La conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. non può sanare l'originaria carenza di legittimazione del difensore né eludere i requisiti specifici di forma e sostanza richiesti per il ricorso per cassazione.
  • Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non possono spingersi sino a stravolgere i presupposti legali di ammissibilità del singolo mezzo di gravame.
  • Quando manca un valido difensore cassazionista e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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