Cassazione Civile, Ordinanza n. 21208/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la sentenza del tribunale che, pur avendo accolto l'opposizione a un precetto, aveva compensato integralmente le spese di lite. La controversia traeva origine da un precetto intimato dalla controparte; l'opponente deduceva che mancasse la previa notifica del titolo esecutivo giudiziale, il quale risultava invece notificato insieme a un diverso precetto intimato per la riscossione delle spese legali da parte dell'avvocato distrattario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi, entrambi centrati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, n. 4, c.p.c., perché la compensazione delle spese sarebbe stata disposta con motivazione meramente apparente, limitata a un generico richiamo alla "natura delle questioni trattate" e al titolo esecutivo sotteso al precetto, senza indicare specifiche gravi ragioni idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso: ha affermato che la motivazione addotta dal tribunale per compensare le spese era una clausola di stile e non consentiva il controllo di legittimità sulle gravi ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile, come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata limitatamente al capo sulle spese e rinviato al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro insieme agli artt. 92 e 132 c.p.c. per censurare la regolazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza delle ipotesi tipizzate o di ragioni di gravità ed eccezionalità analoghe; non è sufficiente una motivazione generica o di stile.
La motivazione della statuizione sulle spese deve essere effettiva e controllabile; una formula apodittica integra motivazione solo apparente.
Richiamato per il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile dopo le modifiche alla disciplina della compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77 del 2018
Richiamata quale decisione additiva che incide sul perimetro delle ipotesi di compensazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede una motivazione specifica, non essendo sufficiente il mero richiamo alla natura delle questioni trattate.
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. successivo alle modifiche legislative e alla pronuncia della Corte costituzionale, la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti o in presenza di ragioni assimilabili per gravità ed eccezionalità, tali da consentire un effettivo controllo di legittimità.
- Una motivazione formulata con clausole di stile o con riferimenti generici alle questioni controverse è apparente e determina la cassazione del capo sulle spese.
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