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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19894/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha censurato la regolarità dell'appello proposto dall'imputata per tardività: l'atto di appello sarebbe stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c). L'imputata, invece, contestava la valutazione delle prove e chiedeva l'assoluzione; ha dedotto vari vizi di merito di cui all'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata letta il 17/01/2017 e depositata il 24/01/2017 (entro i 15 giorni previsti dall'art. 544, comma 2). Di conseguenza il termine di impugnazione di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b) decorreva dalla scadenza dei quindici giorni (quindi dal 01/02/2017) e si sarebbe estinto il 03/03/2017. L'atto di appello è stato invece depositato il 17/07/2017, ben oltre il termine, con la conseguente inammissibilità originaria dell'appello. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto l'esecuzione della sentenza di primo grado divenuta irrevocabile. Il ricorso dell'imputata è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Consente il giudizio in assenza dell'imputato se è stato validamente nominato un difensore fiduciario; in tali casi non è dovuto avviso all'imputato salvo che il termine per il deposito della sentenza non sia rispettato

  • art. 544, comma 2 cod. proc. pen.

    Fissa il termine di quindici giorni per il deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo; il rispetto o il mancato rispetto di questo termine ha effetti sulla decorrenza del termine di impugnazione

  • art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se il giudice non rispetta il termine per il deposito, deve essere notificato all'imputato l'avviso di deposito; solo da tale notificazione decorre il termine per impugnare

  • art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione (appello) quando la sentenza è depositata nei termini; la decorrenza del termine dipende dal rispetto del termine di deposito previsto da art. 544

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'appello presentato tardivamente rispetto ai termini di legge, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e esecuzione della sentenza di primo grado divenuta irrevocabile

  • art. 606, primo comma, cod. proc. pen.

    Elenca i vizi che possono essere dedotti in cassazione: la Corte ha ritenuto assorbito il ricorso dell'imputata in ragione dell'accoglimento della questione di inammissibilità processuale sollevata dal Procuratore Generale

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Regola il trattamento scritto dei ricorsi senza intervento delle parti; la causa è stata trattata secondo tali disposizioni

Massime di principio

  • Quando la sentenza è pronunciata in udienza e depositata entro i 15 giorni previsti dall'art. 544 c.p.p., il termine per proporre appello (art. 585, comma 1, lett. b) decorre dalla scadenza di quei 15 giorni e non dalla notificazione dell'atto; occorre calcolare esattamente le date per non incorrere in tardività.
  • Se il deposito della sentenza avviene entro il termine di 15 giorni, non è dovuta alcuna ulteriore comunicazione all'imputato; l'unico effetto pratico è l'avvio automatico del decorso del termine di impugnazione.
  • La tardività dell'appello è vizio di rito che comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in caso di accoglimento della questione di inammissibilità la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e dispone l'esecuzione della sentenza di primo grado divenuta irrevocabile, senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
  • Nei casi di giudizio in assenza dell'imputato con difensore fiduciario (art. 420-bis), la difesa deve vigilare attivamente sui termini processuali e sul deposito della sentenza per evitare decadenze impugnatorie.
  • Se si intende contestare una sentenza d'appello occorre verificare tempestivamente il rispetto del termine di deposito e calcolare correttamente la decorrenza del termine di impugnazione per prevenire l'inammissibilità dell'impugnazione.

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