Cassazione Penale, Ordinanza n. 01619/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 18 marzo 2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano: 1) una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie poste a base del giudizio di responsabilità; 2) la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenuta però non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; 3) il diniego delle attenuanti generiche, contestato in modo generico mediante richiami giurisprudenziali astratti, senza misurarsi con la motivazione sul trattamento sanzionatorio. Non è desumibile dal testo quale fosse il reato contestato nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo volto a una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità; il secondo motivo aspecifico perché non si confrontava con la ratio della decisione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il terzo motivo generico e non confrontato con la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
gli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito, nel valutare le attenuanti generiche, deve dare conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. considerati preponderanti ai fini della concessione o del diniego.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, né una nuova ponderazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi: il controllo della Cassazione si limita alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non spiega perché la ratio decidendi sarebbe erronea.
- Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e richiama gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La mera citazione di precedenti giurisprudenziali astratti, non calati nella concreta motivazione della decisione impugnata, non è sufficiente a fondare un motivo specifico di ricorso.
Come è indicizzato
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