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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07289/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione per il reato relativo all'anno 2015 e aveva ridotto la pena a tre mesi di reclusione per l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al 2016, oltre soglia di punibilità. Con unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che la prescrizione fosse maturata anche per i residui periodi contestati: in particolare per il terzo trimestre 2015, consumato il 16/03/2016 con prescrizione asseritamente maturata il 16/09/2023, per il quarto trimestre 2015, consumato il 16/06/2016 con prescrizione asseritamente maturata il 16/12/2023, nonché per il primo e secondo trimestre 2016, rispetto ai quali ha eccepito comunque la maturazione della prescrizione dopo la sentenza impugnata. Il ricorso conteneva quindi una censura esclusivamente relativa al calcolo del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha dato atto che il giudice di merito aveva correttamente dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi al 2015 applicando la disciplina più favorevole anteriore alla riforma del 15 gennaio 2016, mentre per l'annualità 2016 aveva applicato la nuova disciplina, ritenendo non maturata la prescrizione al momento della sentenza d'appello. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 683/1983

    È la norma incriminatrice richiamata per l'omesso versamento dei contributi previdenziali; la sentenza la riferisce ai fatti relativi al 2015, per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    È la disposizione invocata dalla ricorrente per sostenere la maturazione della prescrizione anche sui residui periodi contestati.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare il calcolo della prescrizione, il controllo di legittimità può essere definito inammissibile se la valutazione del giudice di merito risulta coerente con la disciplina applicabile ai singoli segmenti temporali del fatto.
  • In presenza di una modifica normativa sopravvenuta che incide sulla struttura del reato o sul regime di prescrizione, il giudice deve applicare la disciplina più favorevole ai fatti anteriori e quella nuova ai fatti successivi, se temporalmente distinti.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere scrutinata con riferimento a ciascun periodo consumativo del reato, verificando separatamente il momento di consumazione e la corrispondente maturazione del termine estintivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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