Sentenza del 23/10/2015 n. 1595 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
NOTIFICAZIONE - ATTO DI APPELLO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è dichiarato inammissibile. L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del resistente, poiché tale costituzione non sostituisce la prova della tempestiva spedizione dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità dell'atto di appello nel processo tributario. L'appellante non ha depositato la ricevuta di spedizione dell'atto, documento necessario per dimostrare il rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992. La decorrenza del termine di 30 giorni è collegata alla data di spedizione dell'atto da parte del mittente e non alla data di ricezione da parte del resistente.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992
Il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell'atto di appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
La norma impone al ricorrente o appellante di depositare la ricevuta di spedizione quale prova della tempestiva notificazione e costituzione. La mancanza di tale documento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile mediante la costituzione del resistente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi propone un ricorso o un appello deve conservare e depositare la prova della data di spedizione dell'atto notificato.
- Il termine processuale decorre dalla spedizione dell'atto da parte del mittente, non dalla sua ricezione da parte del destinatario.
- La mancata produzione della ricevuta di spedizione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione anche se il resistente si è costituito in giudizio.
- Gli adempimenti formali relativi alla notificazione e alla costituzione devono essere verificati tempestivamente, perché l'inosservanza può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase del processo.
- La costituzione del resistente non sana automaticamente la carenza documentale dell'appellante quando la legge richiede una prova specifica della tempestività della spedizione.
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