Cassazione Penale, Sentenza n. 41723/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2024 perché, pur avendo il giudice dell'esecuzione riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 311 c.p. (fatto di lieve entità) a seguito della sentenza Corte Costituzionale n.86/2024, aveva ritenuto impossibile darle prevalenza sull'aggravante della recidiva (art.99, quarto comma c.p.) in base al divieto previsto dall'art.69, quarto comma c.p.; il ricorrente aveva contestato tale applicazione e sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.69, quarto comma, nella parte in cui vieta la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.311 sul regime della recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze. Ciò in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. sent. n.117/2025) della parte dell'art.69, quarto comma c.p. che impediva la prevalenza dell'attenuante oggettiva (art.311 c.p.) sull'aggravante soggettiva della recidiva (art.99, quarto comma). Al giudice dell'esecuzione è demandata nuova valutazione, con piena libertà di giudizio, tenendo conto che non sussiste più il divieto di prevalenza
Norme richiamate
Circostanza attenuante 'fatto di lieve entità' di natura oggettiva applicabile anche al delitto di rapina in base alla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n.86/2024); nel caso concreto il giudice dell'esecuzione l'aveva riconosciuta
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Prevedeva il divieto di prevalenza delle attenuanti su talune aggravanti (in particolare la recidiva di cui all'art.99, quarto comma); la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che impediva la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.311, per cui non può più ostare al bilanciamento che attribuisca prevalenza all'attenuante oggettiva
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Regola la recidiva reiterata/qualificata (aggravante soggettiva). La Corte ha ritenuto che tale aggravante, essendo su piano soggettivo, non possa automaticamente impedire che un'attenuante oggettiva influisca sulla determinazione della pena congrua
art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-ter, cod. pen.
Norme relative alla rapina aggravata per i reati per i quali il ricorrente era stato condannato; il giudice di merito aveva calcolato la pena considerando l'aggravante privilegiata
Ulteriore titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato (citato nella sentenza di merito)
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Ha reso applicabile l'attenuante di cui all'art.311 c.p. anche al delitto di rapina, consentendo al giudice di riconoscerla
Sentenza Corte Costituzionale n. 117/2025
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Ha dichiarato l'illegittimità della parte di art.69 che impediva la prevalenza dell'attenuante oggettiva (art.311) sulla recidiva (art.99, comma 4), sancendo che il divieto impediva un ragionevole bilanciamento fra offensività concreta del fatto e profili soggettivi dell'autore
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3, 25, 27)
Articoli invocati nel giudizio di legittimità costituzionale: parità e ragionevolezza del trattamento (art.3), principi di legalità e garanzia nel processo penale (art.25) e funzione rieducativa della pena (art.27) sono stati richiamati come fondamento della questione di costituzionalità
Massime di principio
- Quando una norma (o una sua parte) che impedisce la prevalenza di un'attenuante sulle aggravanti viene dichiarata incostituzionale, il giudice deve procedere a un nuovo bilanciamento delle circostanze senza il precedente divieto
- Le attenuanti di natura oggettiva (es. fatto di lieve entità ex art.311 c.p.) possono, se il bilanciamento lo richiede, prevalere su aggravanti di natura soggettiva (es. recidiva ex art.99 c.p.), purché la decisione sia motivata sulla concreta offensività del fatto
- Il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di rivalutare la prevalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti alla luce del mutato quadro normativo e deve verificare se ciò comporti una riduzione della pena
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia anche con riguardo a situazioni processuali pendenti che erano state decise sulla base della norma invalida, imponendo la revisione delle decisioni esecutive attinenti alla pena
- Nel bilanciamento occorre distinguere chiaramente profili oggettivi (offensività del fatto, danno concreto) e soggettivi (colpevolezza, recidiva), evitando che valutazioni automatiche di una parte (es. recidiva) impediscano la valutazione complessiva della pena congrua
- In casi analoghi è opportuno che la difesa richieda espressamente il rinvio per nuovo giudizio e la ricalcolazione della pena in ordine alla possibile prevalenza dell'attenuante oggettiva
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