Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1619/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ordine professionale)

La controversia

L’Ordine professionale aveva inflitto a un odontoiatra la radiazione dall’albo. La Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria, con decisione del 28 settembre 2017 notificata il 12 febbraio 2018, aveva riformato la decisione sostituendo la radiazione con la sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi. L’Ordine ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c. e la nullità della decisione per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU e alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/2016: la Commissione sarebbe stata composta anche da due dirigenti ministeriali designati dal Consiglio Superiore di Sanità sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri successivamente annullato dal Consiglio di Stato, senza adeguate garanzie d’indipendenza. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 108, comma 2, 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, sostenendo che i due componenti, pur designati dal Consiglio Superiore di Sanità, erano dirigenti del Ministero della Salute e restavano assoggettati al potere disciplinare ministeriale, con conseguente difetto d’indipendenza e imparzialità.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione. Ha ritenuto che la composizione della Commissione non assicurasse le garanzie di autonomia e indipendenza richieste per un organo di giurisdizione speciale: i componenti di matrice ministeriale restavano incardinati nell’amministrazione di riferimento, soggetti al suo controllo disciplinare e potenzialmente esposti alla discrezionalità dell’autorità designante quanto alla conferma o alla revoca del mandato. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 158 e 161 c.p.c.

    La nomina di componenti del Consiglio Superiore di Sanità non soddisfa le garanzie di autonomia ed indipendenza della Commissione Centrale, secondo i principi univocamente dettati dalla Corte Costituzionale con sentenza N. 215 del 21.9.2016 e recentemente ribaditi dal Consiglio di Stato con sentenza N. 768/2018.

    La composizione non indipendente dell’organo giudicante comporta il vizio denunciato dall’Ordine, con accoglimento della censura di nullità della decisione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La nomina di componenti del Consiglio Superiore di Sanità non soddisfa le garanzie di autonomia ed indipendenza della Commissione Centrale, secondo i principi univocamente dettati dalla Corte Costituzionale con sentenza N. 215 del 21.9.2016 e recentemente ribaditi dal Consiglio di Stato con sentenza N. 768/2018.

    La Commissione che decide in materia disciplinare deve offrire garanzie effettive di autonomia e indipendenza, coerenti con il diritto a un giudice indipendente e imparziale.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Per tali ragioni, la nomina dei componenti della Commissione Centrale di matrice ministeriale è contraria ai requisiti di indipendenza, richiesti dal giudice delle leggi anche con riferimento ai componenti del Consiglio Superiore della Sanità.

    La disciplina e la composizione dell’organo speciale devono assicurare i requisiti di indipendenza richiesti anche alla luce degli obblighi convenzionali richiamati.

  • art. 108, comma 2, Cost.

    Sono ostativi alla loro indipendenza la possibile conferma del mandato, lasciata alla mera discrezionalità dell’autorità designante, nonchè la circostanza in forza della quale i citati componenti rimangono incardinati, dopo la designazione, nella stessa amministrazione di riferimento: lo status economico e giuridico del dirigente scelto non muta, infatti, dopo la nomina, nonostante la quale l’attività dello stesso dirigente rimane soggetta anche al controllo disciplinare del Ministero designante e ciò nonostante il Consiglio Superiore di Sanità goda di ampia autonomia e sia privo di obblighi di dipendenza funzionale rispetto al Ministero.

    L’indipendenza dei componenti degli organi di giurisdizione speciale richiede presidi che interrompano, durante il mandato, il legame di soggezione con l’amministrazione di provenienza, anche sotto il profilo dello status e della responsabilità disciplinare.

  • art. 111 Cost.

    La nomina di componenti di matrice ministeriale, in assenza dei presidi previsti dalla Corte Costituzionale, non assicura garanzie sull’autonomia decisoria, potendo essi essere anche assoggettati a revoca del loro mandato o, indubitabilmente, ad azione disciplinare da parte del Ministero della Salute per eventuali voti o giudizi espressi in seno alla Commissione.

    La garanzia di un giudice indipendente e imparziale è compromessa quando i componenti possono subire revoca o iniziative disciplinari dell’amministrazione in ragione delle decisioni assunte.

Massime di principio

  • La composizione di un organo di giurisdizione speciale deve essere accompagnata da presidi normativi effettivi che garantiscano l’indipendenza dei componenti dall’amministrazione coinvolta nella materia sottoposta al loro giudizio.
  • La designazione da parte di un organo autonomo non è sufficiente a garantire l’indipendenza se i componenti restano incardinati nell’amministrazione di provenienza, ne conservano lo status giuridico ed economico e sono soggetti al suo potere disciplinare.
  • La possibilità che la conferma del mandato dipenda dalla discrezionalità dell’autorità designante e che i componenti siano revocabili o assoggettabili a procedimenti disciplinari per i voti o i giudizi espressi nell’organo costituisce un elemento ostativo all’autonomia decisoria e all’indipendenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.