Cassazione Penale, Sentenza n. 40002/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna in sede di appello per il reato di tentata estorsione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 63, 64 c.p.p.). L'argomentazione centrale era che la condanna si fondava sulle dichiarazioni rese da Torre Ruggiera il 17/03/2013, soggetto poi giudicato separatamente; pertanto tali dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili poiche la Torre, al momento dell'escussione, sarebbe già stata indiziata di reità riguardante i medesimi fatti, con conseguente applicazione del principio di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che doveva essere sentita quale indagata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la qualificazione processuale del dichiarante (se fosse da considerare indagato/imputato al momento delle dichiarazioni) costituisce una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi logici manifesti. La Corte d'appello aveva motivato che, al momento delle prime dichiarazioni, non risultavano indizi non equivoci di reità a carico della Torre e che ella appariva estranea ai fatti, limitatamente a conoscenze di vicende altrui; tale motivazione è stata ritenuta priva di vizi logici manifesti e quindi insindacabile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020 art. 23 comma 8
Predisposizione del procedimento con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale; indicazione del rito seguito nella celebrazione del procedimento
Norme richiamate nel ricorso in relazione al rito abbreviato e alla valorizzazione delle prove e delle dichiarazioni; il ricorrente denunciava violazione di tali norme nella valutazione probatoria
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso alla Corte di Cassazione è inammissibile
Sez. Unite, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
Principio secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes; la verifica dello status va compiuta secondo criteri sostanziali basati su indizi non equivoci di reità esistenti prima dell'escussione
Sez. Unite, 25/02/2010, n. 15208 (Mills)
Affermato che l'accertamento della qualifica di indagato è valutazione di merito e, se congruamente motivato dal giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità
Massime di principio
- La qualificazione processuale del dichiarante (se fosse da ritenersi indagato al momento della deposizione) è una valutazione di merito: la Cassazione sindaca solo la presenza di vizi logici manifesti nella motivazione del giudice di merito
- Le dichiarazioni rese da una persona sono inutilizzabili erga omnes solo se, al momento in cui furono rese, sussistevano indizi non equivoci di reità a suo carico noti allautorità procedente; elementi emersi successivamente non retroagiscono automaticamente per rendere inutilizzabili dichiarazioni precedenti
- Chi contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni deve dimostrare che, prima dell'escussione, esistevano indizi chiari e non equivoci circa il coinvolgimento della persona nei fatti
- Se il giudice di merito motiva in modo logico e coerente l'assenza di indizi di reità al momento della dichiarazione, tale valutazione difficilmente sarà annullabile in Cassazione
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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