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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15108/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata e per omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. relativamente alla mancata nuova escussione dei testi Romeo Giancarlo, Coluccio Antonio e Salerno Raffaele; si contestava inoltre il travisamento delle prove e la violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa, nonché l'affermazione della responsabilità dell'imputato nonostante la presunta attendibilità della sua versione dei fatti. Si sosteneva che la Corte d'appello, nel riformare l'assoluzione di primo grado basandosi essenzialmente sulla diversa valutazione della dichiarazione della persona offesa poi deceduta, non aveva proceduto alla rinnovazione delle altre testimonianze decisive né aveva dato motivazione rafforzata adeguata per giustificare il ribaltamento del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha motivato l'annullamento con il rilievo che, in caso di riforma di una sentenza assolutoria sulla base di diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) e a fornire una motivazione rafforzata che confronti analiticamente le ragioni della decisione con quelle della sentenza di primo grado; omissione di tale rinnovazione e carenza della motivazione rafforzata determinano il vizio della decisione. La Corte ha inoltre precisato che non si applica ratione temporis il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. perché la costituzione di parte civile è intervenuta prima dell'entrata in vigore della norma (24/01/2022).

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Il giudice di secondo grado che riformi una sentenza assolutoria sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative decisive deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale, procedendo almeno alla riesamina delle dichiarazioni decisive (incluso, se del caso, l'imputato).

  • art. 573 c.p.p. (comma 1-bis)

    La Corte osserva che la nuova disposizione non si applica ratione temporis al caso di specie perché la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma (30/12/2022); pertanto le regole 'vecchie' di interpretazione e obbligo di rinnovazione devono essere applicate.

  • art. 622 c.p.p.

    Norma richiamata per la competenza al rinvio: la sentenza annullata è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (trattazione senza discussione orale, ai sensi delle modifiche normative).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai limiti dell'articolazione del motivo di ricorso (limiti di enunciazione del motivo).

  • Sez. U., n. 22065 del 28.1.2021 (Cremonini) e Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)

    Giurisprudenza consolidata che afferma l'obbligo del giudice d'appello, che riformi un'assoluzione basandosi su diverse dichiarazioni ritenute decisive, di rinnovare l'istruttoria e di fornire una motivazione rafforzata, confrontando analiticamente le ragioni del diverso apprezzamento.

  • Sez. 3, sent. n. 16131 del 20/12/2022 (dep. 17/04/2023)

    Precisazione giurisprudenziale che l'obbligo di rinnovazione comprende anche l'assunzione dell'esame dell'imputato se la valutazione probatoria si basa sulle sue dichiarazioni 'in causa propria'.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative considerate decisive, deve obbligatoriamente rinnovare l'istruttoria dibattimentale (riesame delle dichiarazioni dei testimoni e, se necessario, dell'imputato).
  • In caso di impossibilità di riesaminare la persona offesa (es. morte), il giudice d'appello deve adottare garanzie compensative e motivare in modo rafforzato le ragioni del diverso apprezzamento rispetto al primo grado; la mancanza di tali garanzie e di una motivazione analitica può determinare l'annullamento (anche limitato agli effetti civili).
  • La rinnovazione dell'istruttoria include l'esame dell'imputato quando la riforma si fonda su una diversa valutazione delle sue stesse dichiarazioni rese nel primo grado.
  • La motivazione in secondo grado, quando ribalta un'assoluzione, deve essere 'rafforzata': non basta un argomentare logico generale, è necessario confrontare analiticamente le ragioni della riforma con quelle adottate nel giudizio di primo grado.
  • La possibilità di applicare nuove disposizioni processuali (es. art. 573 comma 1-bis) dipende dalla data di costituzione delle parti; va valutata la loro applicabilità ratione temporis.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere la rinnovazione dell'istruttoria, l'audizione dei testi principali e, se del caso, sollecitare le garanzie compensative per dichiaranti irreperibili o deceduti; in mancanza, è fondata impugnazione per vizio di motivazione e omessa rinnovazione.

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