Cassazione Penale, Sentenza n. 34784/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato delle sentenze penali ritenendo di non essere venuto a conoscenza del processo: censura la mancata traduzione e la mancanza di un interprete all'atto di elezione di domicilio e nomina del difensore (3/8/2017), l'inidoneità di tale verbale a comunicare la specifica accusa (mancanza di indicazione di titolo, luogo e tempo del reato) e la violazione degli artt. 143, 161, 178, 369 e 629-bis cod. proc. pen.; sostiene inoltre che non si è instaurato un rapporto effettivo col difensore e che l'imputato non comprendeva adeguatamente l'italiano, dunque sarebbe valsa l'ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui l'imputato aveva idonea conoscenza del procedimento: pluriennale permanenza in Italia dal 2009, capacità di parlare italiano in udienza, indicazione del nominativo, indirizzo e telefono del difensore al momento dell'elezione di domicilio del 3/8/2017. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nomina di difensore domiciliatario presuppone una presunzione di conoscenza, salvo allegazioni specifiche di fatti che abbiano impedito di seguire il procedimento. Non essendo state fornite allegazioni circostanziate, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo di traduzione e l'esigenza che l'imputato comprenda gli atti; la Corte ha ritenuto che la conoscenza della lingua italiana fosse deducibile da elementi di fatto (permanenza in Italia, interazioni in udienza, precisione nella indicazione del difensore), dunque non sussisteva la nullità per mancata traduzione.
Riguarda l'assistenza del difensore e la partecipazione; i giudici hanno ritenuto che la nomina di difensore e l'elezione di domicilio costituiscano indici concreti di volontà partecipativa e conoscenza del procedimento, salvo prova contraria dettagliata.
Norma sulle nullità degli atti; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata alcuna nullità che rendesse inefficace la comunicazione dell'elezione di domicilio.
Dispone la disciplina sulle nullità e sui motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non idonee a fondare la rescissione del giudicato.
Regola la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte ha precisato che chi invoca l'ignoranza incolpevole, pur avendo eletto difensore domiciliatario, deve allegare fatti specifici che spieghino perché non abbia potuto seguire il procedimento.
Prevede la condanna alle spese e le sanzioni in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tali misure condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce un forte indizio di conoscenza del procedimento: salvo che non siano allegati fatti specifici e circostanziati che giustifichino l'ignoranza incolpevole, opera una presunzione di conoscenza.
- Il giudizio sulla competenza linguistica è un accertamento di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in Cassazione; pertanto è essenziale produrre elementi probatori concreti se si contesta la capacità di comprendere l'italiano.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo (art. 629-bis), chi invoca l'ignoranza incolpevole deve allegare circostanze precise che spieghino il nesso causale tra l'evento ostativo e l'impossibilità di seguire il procedimento (non sono sufficienti affermazioni generiche).
- La mancanza di traduzione di singoli atti può rilevare solo se dimostrata la concreta incapacità di comprensione dell'imputato; senza prova di tale incapacità, la mancata traduzione non annulla automaticamente gli atti.
- La diligenza minima richiesta all'imputato che è a conoscenza formale del procedimento (es. per nomina di difensore) è quella di informarsi sullo svolgimento del processo; la volontaria sottrazione alla conoscenza può legittimare il giudizio in sua assenza.
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