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Sentenza

Sentenza n. 1290/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera consiliare n. 20 del 7 marzo 2022 del Comune di Carrara, solo nella parte in cui rigetta, totalmente o parzialmente, l'osservazione n. 426 presentata dai ricorrenti alla delibera consiliare di adozione del Piano Operativo Comunale n. 60 del 06/08/2020; nonché, per quanto occorrer possa: - del Piano Operativo del Comune di Carrara adottato con delibera consiliare n. 60 del 06/08/2020; - ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e con riserva di motivi aggiunti. E, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 luglio 2022: - della delibera consiliare n. 49 del 31 maggio 2022 del Comune di Carrara avente ad oggetto l'approvazione del Piano Operativo Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 in data 06.08.2020; nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: - delibera consiliare n. 20 del 7 marzo 2022 del Comune di Carrara, solo nella parte in cui rigetta, totalmente o parzialmente, l'osservazione n. 426 presentata dai ricorrenti alla delibera consiliare di adozione del Piano Operativo Comunale n. 60 del 06/08/2020; nonché dell'annullamento, per quanto occorrer possa - Piano Operativo del Comune di Carrara adottato con delibera consiliare n. 60 del 06/08/2020 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202200758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare di controdeduzione alle osservazioni al Piano Operativo Comunale e delibera consiliare di definitiva approvazione del Piano Operativo Comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare n. 20 del 7 marzo 2022, nella parte in cui aveva respinto o accolto solo parzialmente le osservazioni presentate al Piano Operativo Comunale, nonché, con motivi aggiunti, la delibera n. 49 del 31 maggio 2022 di definitiva approvazione del piano. Le osservazioni riguardavano: l’estensione dell’ambito R2 alle particelle classificate VR; l’attribuzione all’edificio ex casa colonica della classe di intervento 5, già prevista dal precedente regolamento urbanistico; l’eliminazione del vincolo espropriativo gravante sulle particelle; lo stralcio di porzioni della particella 650 dall’ambito V5 e dall’area esproprianda con classificazione VR; lo stralcio di porzioni delle particelle 650 e 611 confinanti con Via Covetta, a tutela dell’accesso alle proprietà. Con un unico motivo articolato i ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà delle controdeduzioni, mancata considerazione delle loro osservazioni e lesione delle garanzie partecipative. Hanno sostenuto che le risposte comunali fossero generiche, talvolta riferite a richieste diverse da quelle esaminate, e non considerassero né la pregressa disciplina urbanistica, né l’inagibilità del fabbricato, né l’esistenza di un diritto di passo, né l’assenza di effettive esigenze pubbliche sottese all’esproprio. Il Comune ha eccepito che le osservazioni alla pianificazione urbanistica costituiscono apporti collaborativi e non fanno sorgere, di regola, pretese qualificate, sicché non è necessaria una confutazione analitica, e ha comunque difeso nel merito le scelte pianificatorie.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha premesso che l’art. 19, comma 5, della legge regionale Toscana n. 65/2014 impone il riferimento puntuale alle osservazioni e l’espressa motivazione delle determinazioni adottate, ma ha ribadito che le osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici sono normalmente apporti collaborativi e non rimedi giuridici idonei a fondare aspettative qualificate. In ragione dell’ampia discrezionalità pianificatoria, il rigetto non richiede normalmente una motivazione analitica, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali perseguiti dal piano, salvo il caso di aspettative qualificate derivanti, ad esempio, da convenzioni di lottizzazione o da giudicati. Quanto alla richiesta di estensione dell’ambito R2, il TAR ha rilevato che gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto, alla luce delle difese comunali e degli elaborati grafici, l’avvenuto adeguato ampliamento dell’ambito, con conseguente assenza di incertezza. Quanto alla classe di intervento 5 per la ex casa colonica, l’inagibilità del fabbricato e i vantaggi ipotizzati per il Comune non costituivano un’aspettativa qualificata né dimostravano l’irragionevolezza della scelta di assegnare la classe 4, che consentiva comunque il recupero dell’immobile. Non era stata provata né l’effettiva necessità di uno spostamento del sedime, né la sua utilità pubblica, né l’illegittimità della scelta comunale, coerente con gli obiettivi di recupero dell’edificato e salvaguardia delle aree libere. Quanto al vincolo espropriativo e alla classificazione V5 delle aree destinate al parco pubblico, il TAR ha ritenuto non decisive le contestazioni relative alla mancata precedente appartenenza all’area di Villa Ceci o all’assenza della classificazione F1. Il Comune aveva motivato ragionevolmente l’esigenza di assicurare al futuro parco uno sbocco su Via Marina e un accesso anche da Via Covetta. La classificazione V5 dell’intera area e la sottoposizione a vincolo espropriativo perseguivano finalità diverse e non erano contraddittorie. L’asserito diritto di passo non impediva la pianificazione, poiché il fondo risultava comunque accessibile dalla viabilità pubblica e non era stata fornita prova contraria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 5, l.r. Toscana n. 65/2014

    contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate

    La disposizione impone che l'approvazione dello strumento urbanistico faccia riferimento alle osservazioni e motivi le determinazioni adottate, ma va coordinata con i principi generali che escludono, di regola, la necessità di una confutazione analitica delle singole osservazioni, in ragione dell'ampia discrezionalità pianificatoria.

  • art. 19, comma 5, l.r. Toscana n. 65/2014

    Il giudice lo richiama quale base normativa dell'obbligo di riferimento e motivazione sulle osservazioni presentate durante il procedimento di pianificazione urbanistica.

Massime di principio

  • Le osservazioni dei cittadini e dei proprietari agli strumenti urbanistici costituiscono, di regola, apporti collaborativi e non rimedi giuridici dai quali sorgono aspettative qualificate; il loro rigetto non richiede normalmente una confutazione analitica, purché l'amministrazione ne abbia considerato il contenuto e abbia reso percepibili le ragioni del mancato adeguamento rispetto agli interessi generali perseguiti dal piano.
  • L'obbligo previsto dalla normativa regionale di fare riferimento puntuale alle osservazioni e di motivare le determinazioni adottate non elimina l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle scelte urbanistiche, né impone una risposta atomistica a ogni argomento, salvo che siano coinvolte aspettative qualificate derivanti da specifici titoli, convenzioni o giudicati.
  • La scelta urbanistica è sindacabile quando presenti profili di manifesta irragionevolezza o incoerenza con gli obiettivi di piano, ma non può essere sostituita dalla diversa valutazione del proprietario circa la maggiore convenienza di una determinata destinazione o modalità di intervento.
  • La classificazione urbanistica di un'area e la sottoposizione della stessa a vincolo espropriativo perseguono finalità diverse e possono legittimamente coesistere senza determinare contraddittorietà dell'azione pianificatoria.
  • La previsione di un vincolo espropriativo per realizzare un parco pubblico e assicurarne gli accessi può essere ritenuta ragionevole quando l'amministrazione individui l'esigenza di garantire sbocchi e collegamenti con la viabilità pubblica; la mera allegazione di un diritto di passo privato non impone lo stralcio dell'area se il fondo resta comunque accessibile e tale accessibilità alternativa non è smentita da prova.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiDichiarazione di pubblica utilitàPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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