Cassazione Penale, Ordinanza n. 10398/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva in anni 11 e mesi 4 di reclusione. Con il primo motivo ha censurato il diniego della continuazione e, correlativamente, la motivazione e l'applicazione dell'art. 133 c.p. in punto di aumento di pena per i reati-satellite, assumendo che le condotte fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività dell'aumento di pena applicato per i reati-satellite, quantificato in anni 3 e mesi 6 di reclusione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, meramente fattuali e rivisitativi, non confrontati con la motivazione del giudice dell'esecuzione, il quale aveva escluso la continuazione rilevando la diversità delle imputazioni, delle modalità esecutive e l'assenza di elementi sintomatici di un programma criminoso unitario; ha inoltre ribadito che la quantificazione dell'aumento di pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito/esecuzione ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure riproponevano questioni già vagliate e disattese, senza specifica critica alle ragioni del provvedimento impugnato. In particolare, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di un medesimo disegno criminoso, poiché le condotte richiamate risultavano autonome, eterogenee per natura e modalità, e solo accomunate da luogo e tempo di esecuzione; ha inoltre affermato che il mero intento di reperire denaro illecitamente non basta a integrare la continuazione. Quanto alla doglianza sull'aumento di pena, la Corte l'ha reputata non sindacabile in sede di legittimità, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra sentenze; la richiesta è stata rigettata perché mancavano gli indici del medesimo disegno criminoso.
Il medesimo disegno criminoso richiede un programma unitario previamente ideato e non può essere desunto da una generica propensione a delinquere o dal solo intento di procurarsi denaro illecitamente.
La graduazione dell'aumento di pena per i reati-satellite rientra nella discrezionalità del giudice e non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità nella determinazione della pena.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere i motivi specifici; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'aspecificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per evidenziare che l'aggravante mafiosa non risultava contestata nelle imputazioni oggetto del giudizio esecutivo, diversamente da altre sentenze poste a raffronto.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione la continuazione tra reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso già presente al momento della prima violazione; non basta una mera analogia tra i reati, la contiguità temporale o spaziale, né un generico programma di vita delinquenziale.
- Il medesimo disegno criminoso deve desumersi da elementi concreti che rivelino una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi; l'idea di procurarsi denaro con attività illecite è di per sé troppo generica per integrare la continuazione.
- La diversità della natura delle imputazioni, delle modalità di consumazione e del contesto fattuale può legittimamente escludere la continuazione, ove mostri l'autonomia occasionale delle condotte.
- La determinazione dell'aumento di pena per i reati-satellite in sede esecutiva appartiene alla discrezionalità del giudice e non può essere rinnovata in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di merito, salvo che la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; le doglianze meramente riproduttive, fattuali o assertive sono inammissibili per difetto di specificità.
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