Cassazione Penale, Ordinanza n. 20308/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza di prova della commissione del reato e, in subordine, per difetto di dolo: ha sostenuto di essersi allontanata dai domiciliari per recarsi agli uffici comunali al fine di ottenere un nuovo documento di identità, ritenendo tale esigenza riconducibile ai "beni di prima necessità" per i quali le era consentito uscire. Dall'altro lato ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale che esclude automatismi nell'applicazione dell'aggravante. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in parte fattuali, comunque riproduttive di doglianze già esaminate e respinte in appello con argomentazioni corrette, e che il giudizio sulla recidiva fosse adeguatamente motivato dal numero elevato di precedenti penali, anche specifici e prossimi temporalmente al fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto generici i motivi perché reiteravano questioni già disattese dalla Corte d'appello e, quanto alla recidiva, ha considerato sufficiente il richiamo ai numerosi precedenti penali specifici e recenti per desumere l'attualità della pericolosità sociale.
Norme richiamate
evasione dal luogo degli arresti domiciliari
La norma incriminatrice è stata richiamata come base della condanna confermata in appello per l'allontanamento non consentito dal luogo degli arresti domiciliari.
recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.
La Corte ha richiamato l'aggravante della recidiva reiterata evidenziando che il giudizio di attualizzazione della pericolosità sociale deve essere motivato in concreto, ma nel caso di specie risultava desumibile dall'elevato numero di precedenti penali specifici e recenti.
Corte cost. n. 94 del 2023
È richiamata dalla ricorrente per sostenere che non esiste automatismo nell'applicazione della recidiva; il provvedimento impugnato è ritenuto comunque motivato in concreto.
Corte cost. n. 117 del 2025
È richiamata dalla ricorrente a sostegno della medesima tesi sull'assenza di automatismi nella recidiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di un errore sul dolo deve confrontarsi con la concreta disciplina dell'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari: non è sufficiente invocare in astratto un'esigenza personale se il giudice di merito ha già escluso la sussistenza della causa giustificativa o dell'errore.
- In tema di recidiva, il giudizio di attualizzazione della pericolosità sociale non può essere automatico, ma può essere desunto da elementi concreti quali il numero elevato di precedenti penali, la loro specificità e la loro prossimità temporale al fatto.
- Le doglianze contro il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva devono indicare specifici vizi motivazionali o giuridici della decisione di merito; la mera invocazione di principi astratti non basta a superare una motivazione ritenuta congrua.
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