Cassazione Penale, Sentenza n. 35366/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di tre imputati, ai quali era contestata la ricettazione, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 27 febbraio 2026, si è dichiarato territorialmente incompetente indicando il Tribunale di Cassino, poiché il sequestro dei beni di provenienza furtiva era avvenuto a Colfelice, in provincia di Frosinone. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Cassino ha invece sostenuto che, non essendo noto il luogo in cui i beni erano stati ricevuti — luogo di consumazione della ricettazione — non si potesse assumere come criterio il luogo del sequestro, bensì dovessero applicarsi i criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p. Il Tribunale di Cassino ha aderito a tale impostazione con provvedimento del 15 aprile 2026, determinando un conflitto negativo di competenza. La Corte doveva quindi individuare il criterio suppletivo applicabile, considerato che il reato era contestato in concorso a più imputati residenti in territori diversi.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo dichiarando competente il Tribunale di Cassino e disponendovi la trasmissione degli atti. Ha escluso che il luogo in cui gli imputati erano stati sorpresi in possesso dei beni potesse essere assunto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, c.p.p., come luogo di commissione di una parte dell’azione criminosa. Ha quindi applicato il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 3, c.p.p., individuando il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, ossia la Procura di Cassino. Il criterio dell’art. 9, comma 2, c.p.p. non era applicabile perché il reato era attribuito a più persone con luoghi di residenza disomogenei, ricadenti in parte nel territorio del Tribunale di Napoli e in parte in quello del Tribunale di Napoli Nord.
Norme richiamate
fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma della disposizione menzionata per individuare nel luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa
Il luogo in cui l’agente è sorpreso in possesso del bene ricettato non può essere utilizzato, ai sensi del criterio del comma 1, per individuare il luogo in cui si è realizzata una parte della condotta.
Ciò deriva dal fatto che il criterio di cui all’art.9 comma 2 non può trovare applicazione perché il reato è attribuito in concorso a più soggetti e il luogo di residenza di costoro è disomogeneo (ricadendo in parte nel territorio del Tribunale di Napoli e in parte in quello del Tribunale di Napoli Nord).
Il criterio suppletivo del comma 2 non si applica quando il reato è attribuito a più concorrenti che risiedono in luoghi appartenenti a circondari diversi.
Ciò posto, va rilevato che nell’ambito dei criteri suppletivi va applicato – nel caso di specie – quello di cui all’art.9 comma 3 ossia il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nell’apposito registro (la Procura di Cassino).
Quando non è determinabile il luogo di commissione del reato e non è applicabile il criterio suppletivo del comma 2, la competenza territoriale si individua in base alla sede dell’ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato.
Massime di principio
- Per la ricettazione, il luogo di commissione del reato va individuato in quello in cui il bene è stato ricevuto; se tale luogo non è determinabile, si applicano i criteri suppletivi previsti dall’art. 9 c.p.p.
- Il luogo in cui l’autore è stato sorpreso in possesso del bene ricettato non può essere considerato, in base all’art. 9, comma 1, c.p.p., come luogo in cui si è verificata una parte dell’azione criminosa.
- Se il reato è attribuito in concorso a più persone residenti in territori diversi, non è applicabile il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 2, c.p.p.; in tale situazione trova applicazione il criterio del comma 3, fondato sulla sede dell’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
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