Cassazione Penale, Ordinanza n. 24640/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti originariamente contestati come rapina pluriaggravata nel diverso reato di tentato furto pluriaggravato, confermando la responsabilità penale. L'unico motivo di ricorso, per come emerge dal testo, riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dal giudice facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivamente valutabili, e che tali attenuanti non derivano automaticamente dall'assenza di elementi negativi sulla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto emerge dall'ultimo inciso riportato nel testo. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva ritenuto le imputate responsabili di tentato furto pluriaggravato in luogo della rapina pluriaggravata originariamente contestata, resta dunque ferma.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato e richiedono elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; il giudice può motivarne il diniego anche valorizzando l'assenza di elementi favorevoli o alcuni elementi ritenuti decisivi.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o rilevi l'assenza di circostanze positivamente apprezzabili, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni profilo prospettato dalla difesa.
- Le circostanze attenuanti generiche non discendono automaticamente dall'assenza di dati negativi sulla personalità dell'imputato, ma presuppongono una valutazione positiva di elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità, una censura sul diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando si limiti a contestare una motivazione che, invece, dia conto in modo sufficiente delle ragioni della scelta del giudice di merito.
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