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Ordinanza

Ordinanza n. 840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, chiedendone la riforma nell’ambito della controversia relativa alla revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato. Dal testo emerge che il diniego cautelare di primo grado era stato fondato sulla carenza di documentazione; in appello è stato dedotto e documentato che la documentazione ritenuta mancante era stata comunque prodotta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando l’ordinanza cautelare del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione. La Prefettura e il Ministero dovranno quindi rivalutare la posizione verificando se, alla luce della documentazione prodotta, sussistano ragioni per ritenere eventualmente accoglibile l’istanza di permesso di soggiorno. È stata inoltre disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In conseguenza dell’accoglimento della tutela cautelare, il Consiglio di Stato dispone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando la documentazione ritenuta carente dall’amministrazione o dal giudice cautelare risulta successivamente prodotta, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame amministrativo della posizione, senza anticipare la decisione definitiva sul rilascio del titolo richiesto.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare contro il rigetto della sospensiva può limitarsi a imporre all’amministrazione un riesame della posizione alla luce della documentazione acquisita, lasciando impregiudicata la valutazione finale sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.
  • L’accoglimento della domanda cautelare può essere accompagnato dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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