Sentenza del 27/09/2022 n. 4124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Tardivo od omesso versamento - Continuazione - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione delle sanzioni affermando che le diverse violazioni fiscali consistenti in tardivi o omessi versamenti dovessero essere considerate come un unico fatto continuato ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, con conseguente possibile riconduzione e maggior favore sanzionatorio. La questione verte sull'operatività dell'istituto della continuazione rispetto alle violazioni inerenti il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inapplicabile l'istituto della continuazione alle violazioni consistenti in tardivo o omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione. Ha chiarito che l'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 riguarda unicamente le violazioni relative alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione del tributo; per i mancati versamenti trova applicazione il regime autonomo e proporzionale previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, che comporta l'irrogazione di sanzioni distinte per ciascun pagamento omesso o tardivo. Pertanto la pretesa del ricorrente di far valere la continuazione è stata respinta e le sanzioni sono state confermate come autonome per ogni mancato pagamento. La pronuncia si allinea con Cass. 1540/2017 e Cass. 8148/2019 (mentre è richiamata come contrastante la Cass. 21570/2016).
Norme richiamate
d.lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 2
L'art. 12, comma 2 disciplina la continuazione fra violazioni relative alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione del tributo; non può essere estesa alle violazioni relative al tardivo o omesso versamento risultante dalla dichiarazione
L'art. 13 prevede un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento, implicando che i tardivi o omessi versamenti siano sanzionati separatamente e non come un unico fatto continuato
Massime di principio
- La continuazione (art. 12, comma 2, d.lgs. 472/1997) si applica solo a violazioni concernenti la determinazione o la liquidazione dell'imponibile, non ai mancati versamenti risultanti da dichiarazioni
- I ritardi o le omissioni di versamento devono essere valutati con il criterio previsto dall'art. 13 d.lgs. 471/1997: sanzioni proporzionali e autonome per ciascun versamento mancante
- Non è corretto aggregare automaticamente più mancati versamenti in un unico reato continuato: occorre verificare la natura della violazione (determinazione/liquidazione vs. pagamento)
- In difesa del contribuente, la strategia di chiedere la continuazione può avere successo solo se si dimostra che le violazioni attengono alla stessa determinazione/liquidazione dell'imponibile e non al mero inadempimento di versamenti
- La giurisprudenza prevalente (Cass. 1540/2017; 8148/2019) conferma questa distinzione, pur esistendo pronunce contrastanti che devono essere valutate nel caso concreto
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