Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di atti di intimazione di pagamento relativi a diverse cartelle esattoriali. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il credito erariale riferito a dieci cartelle, accogliendo il ricorso della contribuente. In appello l’Agenzia delle entrate sosteneva che, trattandosi di crediti ormai cristallizzati nel ruolo e portati da cartella divenuta definitiva, il termine di prescrizione fosse decennale. La CTR, pur affermando in motivazione che il termine di prescrizione applicabile era effettivamente decennale e che quindi la decisione di primo grado era errata, ha comunque disposto la conferma della sentenza di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza d’appello per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e per motivazione apparente. Anche il concessionario della riscossione ha proposto ricorso incidentale con unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per la medesima contraddizione logico-formale della sentenza impugnata. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di autosufficienza, ma tali eccezioni sono state ritenute infondate perché le censure riguardavano solo la nullità della sentenza e non richiedevano le allegazioni invocate.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso dell’Equitalia Sud come ricorso incidentale, in applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società contribuente. Nel merito ha accolto congiuntamente il ricorso principale e quello incidentale, ravvisando nella sentenza della CTR un’irriducibile contraddizione tra motivazione e dispositivo: da un lato la motivazione affermava che l’appello era infondato perché il termine prescrizionale era decennale; dall’altro il dispositivo confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la prescrizione quinquennale. La Corte ha escluso che si trattasse di mero errore materiale, poiché non era comunque possibile comprendere quale fosse la reale statuizione del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo.
La sua violazione ricorre quando la motivazione non consente di comprendere il fondamento della decisione.
Viene richiamato in relazione alla nullità processuale derivante dall’irrimediabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Viene richiamato insieme agli artt. 156 e 132 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza di merito.
È evocato nel ricorso incidentale per censurare la coerenza della pronuncia rispetto al chiesto e pronunciato, in rapporto alla contraddizione interna della decisione.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione intelligibile e coerente della decisione giudiziale.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando la parte argomentativa non consente di percepire il fondamento della decisione e non è possibile ricostruire il ragionamento seguito dal giudice senza ricorrere a congetture esterne.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo se incide sulla comprensibilità complessiva della statuizione; se invece si tratta di una semplice divergenza materiale percepibile ictu oculi, la questione si risolve con la correzione dell’errore materiale.
- Quando motivazione e dispositivo sono irriducibilmente incompatibili e non è possibile stabilire con certezza la decisione effettivamente assunta, la sentenza è nulla per difetto di intelligibilità della pronuncia.
- Nel processo di impugnazione contro la stessa sentenza, la seconda impugnazione proposta successivamente alla prima si converte in ricorso incidentale, anche se formalmente introdotta con atto autonomo.
- Le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza non sono fondate se le censure investono esclusivamente la nullità della sentenza impugnata e non richiedono gli elementi fattuali o documentali invocati dalla parte resistente.
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