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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15033/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale quantificazione in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 15/11/2024. Dal testo emerge che il ricorso investiva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in particolare la valutazione delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo l'inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi, richiamando anche la motivazione di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico la motivazione dell'ordinanza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • L'inammissibilità dell'appello può essere legittimamente dichiarata quando i motivi siano assolutamente generici, soprattutto se la sentenza di primo grado contiene una motivazione puntuale e specifica sui profili contestati, come il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
  • La doglianza sulla misura della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede un'argomentazione specifica e non meramente assertiva; in difetto, il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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