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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03437/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società per esigenze di ristrutturazione aziendale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un lavoratore e ne aveva ordinato la reintegra, con risarcimento limitato a 12 mensilità; la Corte d’appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che la platea dei licenziabili potesse essere limitata alle sole sedi in cui si concentravano le esigenze aziendali, senza dover comparare tutti i dipendenti del complesso aziendale, anche per l’eccessivo aggravio dei trasferimenti; 2) violazione dell’art. 5 l. n. 223/1991, assumendo che i criteri tecnico-produttivi avessero legittimamente giustificato una riduzione mirata a specifici profili tecnici e non a personale fungibile; 3) violazione dell’art. 18 l. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223/1991, deducendo che la sanzione reintegratoria fosse stata applicata erroneamente, perché si sarebbe trattato solo di una violazione formale o di un caso in cui il lavoratore era comunque eccedentario; 4) violazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 223/1991 e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per il preteso diverso trattamento sanzionatorio tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le questioni fossero già state risolte in precedenti decisioni relative alla medesima vicenda e ha ribadito che, nel licenziamento collettivo, la delimitazione territoriale della platea dei licenziabili deve essere specificamente giustificata e comunicata, con onere del datore di lavoro di provare le ragioni oggettive del più ristretto ambito di scelta e la fungibilità o meno delle mansioni; nel caso concreto, la limitazione a talune sedi era stata giudicata irragionevole e priva di adeguata motivazione. Ha inoltre confermato che la violazione dei criteri di scelta, quando sostanziale, comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura se proposta come motivo autonomo di ricorso e comunque infondata, anche alla luce della successiva giurisprudenza costituzionale che ha ridotto la distanza sanzionatoria tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, ritenendo corretta la valutazione di non ragionevolezza della delimitazione territoriale della platea dei licenziabili e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Ha inoltre respinto la censura costituzionale, affermando che il diverso regime sanzionatorio invocato dalla società non imponeva una rimessione alla Corte costituzionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 223/1991

    comma 3; comma 9; comma 12

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni della riduzione e dell’eventuale delimitazione territoriale della platea dei licenziabili, così da consentire il controllo sindacale sull’effettiva necessità dei recessi.

  • art. 5 l. n. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori deve avvenire, di regola, con riguardo al complesso aziendale; una delimitazione più ristretta è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente provate e coerenti con la comunicazione iniziale. La violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Quando è violato sostanzialmente il criterio di scelta nel licenziamento collettivo, si applica la tutela reintegratoria di cui al comma 4; la Corte distingue tale ipotesi dalla mera violazione procedurale o formale.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di derogare unilateralmente alle regole legali sulla selezione dei lavoratori da licenziare nelle procedure collettive.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale sul diverso regime sanzionatorio è stata ritenuta infondata, anche alla luce dell’evoluzione del diritto vivente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla società a sostegno della questione costituzionale, senza che la Corte ne abbia tratto un diverso esito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1

    Richiamata quale fonte introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 20012, n. 228

    Riferimento materiale nel dispositivo all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori rispetto al complesso aziendale; la delimitazione della platea a una singola unità, sede o reparto è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate e provate dal datore di lavoro.
  • La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 l. n. 223/1991 deve contenere elementi intellegibili sulle ragioni della limitazione territoriale della selezione e sull’eventuale impossibilità o inopportunità del trasferimento ad altre unità, al fine di rendere effettivo il controllo sindacale.
  • La dislocazione geografica delle sedi e l’eventuale aggravio di costi derivante dal trasferimento non sono, di per sé, parametri idonei a escludere la comparazione con lavoratori addetti ad altre unità produttive, se non risultano adeguatamente inseriti e giustificati nella procedura.
  • La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo è sostanziale e comporta la tutela reintegratoria quando deriva dall’applicazione di criteri illegittimi o dall’applicazione dei criteri a una platea di licenziabili illegittimamente delimitata; non basta una mera irregolarità formale della comunicazione.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere proposta in cassazione come motivo autonomo diretto a censurare il diniego del giudice di merito; in ogni caso, il legislatore può differenziare i regimi sanzionatori di fattispecie diverse, salvo il controllo di ragionevolezza.
  • La successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale può incidere sulla valutazione della diversità di disciplina tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, riducendo la distanza sanzionatoria tra le due fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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