Cassazione Penale, Ordinanza n. 24504/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negarne l'applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre osservato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La censura, in sostanza, sollecitava solo una diversa valutazione del giudizio di tenuità, ed era comunque manifestamente infondata anche perché la contestazione della recidiva specifica rendeva incompatibile il minimo edittale con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è incompatibile, nel caso concreto, con il minimo edittale determinato dalla contestazione della recidiva specifica intervenuta in primo grado.
Il giudice di merito, nel valutare la tenuità del fatto, non deve necessariamente analizzare tutti i criteri indicati dalla norma, essendo sufficiente dare conto di quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- La decisione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata e priva di vizi logici o giuridici.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto non è necessario che il giudice di merito prenda in esame tutti i parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del giudizio di merito sulla tenuità del fatto.
- La contestazione della recidiva specifica può incidere sull'assetto sanzionatorio in modo incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., quando determini il superamento del minimo edittale rilevante per la verifica della causa di non punibilità.
Come è indicizzato
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