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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19659/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il diniego del permesso premio ex art. 30-ter O.P. motivato principalmente sulla mancata collaborazione del condannato. Il Lauria, detenuto per ergastolo per associazione di stampo mafioso, contestava che il Tribunale si era limitato a richiamare precedenti provvedimenti senza verificare l'esistenza di elementi nuovi (remissione del debito, versamenti a un'associazione antimafia, progressi rieducativi) e senza svolgere gli approfondimenti istruttori richiesti dalla riformulazione dell'art. 4-bis O.P. utile ad escludere attuali collegamenti con l'organizzazione e il rischio di ripristino di tali collegamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. La Corte ha osservato che il giudice di merito non poteva limitarsi a negare il beneficio per la sola mancata collaborazione, ma doveva applicare la disciplina post-sentenze costituzionali (art. 4-bis nella nuova formulazione) svolgendo la necessaria istruttoria e acquisendo informazioni (anche d'ufficio) per accertare la mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino degli stessi, valutando inoltre iniziative riparatorie e condizioni economiche/patrimoniali indicate dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma: «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

    Stabilisce i presupposti generali per la concessione dei permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al processo di risocializzazione. Il giudice deve acquisire informazioni utili a verificare tali presupposti.

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 la presunzione di pericolosità per i non collaboranti è diventata relativa: i benefici possono essere concessi anche ai non collaboranti se ricorrono condizioni stringenti (adempimenti civili o impossibilità di adempimento; elementi specifici e ulteriori idonei ad escludere collegamenti attuali e rischio di ripristino; iniziative verso le vittime). Il giudice è chiamato a una istruttoria approfondita e ad acquisire informazioni da Autorità competenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Ha reso possibile l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati non collaboranti purché emergano elementi che escludano l'attualità di collegamenti con l'organizzazione criminale e il pericolo di ripristino degli stessi, imponendo un regime istruttorio più approfondito.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022

    Ha ritenuto infondata la questione di legittimità relativa alla diversità di oneri probatori per chi non ha collaborato per scelta o per impossibilità, ribadendo che la valutazione del giudice di sorveglianza è ancorata alla situazione concreta e alle informazioni acquisite.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta)

    Ha chiarito che il non collaborante può allegare elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione di pericolosità e che incombe sul giudice l'obbligo di completare l'istruttoria, acquisendo, se necessario, informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • Il giudice che decide su permessi premio deve accertare tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo.
  • Per i reati 'ostativi' di prima fascia, dopo la riforma giurisprudenziale/art. 4-bis la presunzione di pericolosità è relativa: il detenuto non collaborante può ottenere benefici se produce elementi specifici che escludano collegamenti attuali e il rischio di ripristino.
  • Non è sufficiente negare il permesso sulla sola base della mancata collaborazione: il giudice deve svolgere (anche d'ufficio) un'istruttoria integrata, acquisendo informazioni da Autorità competenti (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale competente, Direzione dell'istituto, Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) e compiendo verifiche patrimoniali e sui legami personali e familiari.
  • Elementi che il detenuto può allegare e che il giudice deve valutare: assenza di procedimenti sopravvenuti, corretto comportamento intramurario, partecipazione ai percorsi rieducativi, iniziative risarcitorie o atti di giustizia riparativa, remissione del debito, versamenti o attività a favore delle vittime.
  • Se mancassero elementi decisivi in primo grado, il rimedio corretto è un provvedimento motivato che disponga acquisizioni istruttorie o il rinvio per ulteriori accertamenti, non un mero richiamo a precedenti respingimenti.
  • Anche qualora la valutazione finale porti al diniego, la decisione deve documentare le ragioni concrete e specifiche che giustificano il permanere del rischio di collegamenti o di ripristino degli stessi.

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