Cassazione Penale, Sentenza n. 19659/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il diniego del permesso premio ex art. 30-ter O.P. motivato principalmente sulla mancata collaborazione del condannato. Il Lauria, detenuto per ergastolo per associazione di stampo mafioso, contestava che il Tribunale si era limitato a richiamare precedenti provvedimenti senza verificare l'esistenza di elementi nuovi (remissione del debito, versamenti a un'associazione antimafia, progressi rieducativi) e senza svolgere gli approfondimenti istruttori richiesti dalla riformulazione dell'art. 4-bis O.P. utile ad escludere attuali collegamenti con l'organizzazione e il rischio di ripristino di tali collegamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. La Corte ha osservato che il giudice di merito non poteva limitarsi a negare il beneficio per la sola mancata collaborazione, ma doveva applicare la disciplina post-sentenze costituzionali (art. 4-bis nella nuova formulazione) svolgendo la necessaria istruttoria e acquisendo informazioni (anche d'ufficio) per accertare la mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino degli stessi, valutando inoltre iniziative riparatorie e condizioni economiche/patrimoniali indicate dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma: «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».
Stabilisce i presupposti generali per la concessione dei permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al processo di risocializzazione. Il giudice deve acquisire informazioni utili a verificare tali presupposti.
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 la presunzione di pericolosità per i non collaboranti è diventata relativa: i benefici possono essere concessi anche ai non collaboranti se ricorrono condizioni stringenti (adempimenti civili o impossibilità di adempimento; elementi specifici e ulteriori idonei ad escludere collegamenti attuali e rischio di ripristino; iniziative verso le vittime). Il giudice è chiamato a una istruttoria approfondita e ad acquisire informazioni da Autorità competenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Ha reso possibile l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati non collaboranti purché emergano elementi che escludano l'attualità di collegamenti con l'organizzazione criminale e il pericolo di ripristino degli stessi, imponendo un regime istruttorio più approfondito.
Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022
Ha ritenuto infondata la questione di legittimità relativa alla diversità di oneri probatori per chi non ha collaborato per scelta o per impossibilità, ribadendo che la valutazione del giudice di sorveglianza è ancorata alla situazione concreta e alle informazioni acquisite.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta)
Ha chiarito che il non collaborante può allegare elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione di pericolosità e che incombe sul giudice l'obbligo di completare l'istruttoria, acquisendo, se necessario, informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Massime di principio
- Il giudice che decide su permessi premio deve accertare tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo.
- Per i reati 'ostativi' di prima fascia, dopo la riforma giurisprudenziale/art. 4-bis la presunzione di pericolosità è relativa: il detenuto non collaborante può ottenere benefici se produce elementi specifici che escludano collegamenti attuali e il rischio di ripristino.
- Non è sufficiente negare il permesso sulla sola base della mancata collaborazione: il giudice deve svolgere (anche d'ufficio) un'istruttoria integrata, acquisendo informazioni da Autorità competenti (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale competente, Direzione dell'istituto, Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) e compiendo verifiche patrimoniali e sui legami personali e familiari.
- Elementi che il detenuto può allegare e che il giudice deve valutare: assenza di procedimenti sopravvenuti, corretto comportamento intramurario, partecipazione ai percorsi rieducativi, iniziative risarcitorie o atti di giustizia riparativa, remissione del debito, versamenti o attività a favore delle vittime.
- Se mancassero elementi decisivi in primo grado, il rimedio corretto è un provvedimento motivato che disponga acquisizioni istruttorie o il rinvio per ulteriori accertamenti, non un mero richiamo a precedenti respingimenti.
- Anche qualora la valutazione finale porti al diniego, la decisione deve documentare le ragioni concrete e specifiche che giustificano il permanere del rischio di collegamenti o di ripristino degli stessi.
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