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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47814/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto il riesame avverso il sequestro preventivo del presunto profitto del reato tributario (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Motivi dedotti: (1) violazione dell'art. 324 comma 5 c.p.p. per presunta decisione oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (si contestava la data di ricezione via TIAP); (2) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e mancata indicazione degli elementi di fittizietà delle fatture; (3) errata valutazione dell'elemento soggettivo nelle procedure di riesame cautelare reale; (4) vizio relativo al periculum in mora e alla quantificazione del profitto/confisca (mancanza di nesso di pertinenzialità e confisca eccedente il profitto). Inoltre, per il terzo interessato (Nama Engineering) si deduceva la validità del ricorso pur non essendo stata prodotta procura speciale.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Napolano Marco (terzo interessato) è inammissibile per mancanza di procura speciale. I ricorsi di Lavagna e Napolano Castrese sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili nei termini di legge: il Tribunale aveva ricevuto gli atti il 10/01/2022 (timbro della cancelleria) e la decisione del 20/01/2022 è intervenuta entro il termine di dieci giorni; le censure sulla mancata motivazione e sul fumus commissi delicti erano in realtà tentativi di rinnovata valutazione di merito non consentita in sede di cassazione sulle misure cautelari reali; la deduzione relativa al periculum in mora non era connessa alla motivazione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Statuisce la competenza e le modalità del tribunale del riesame in funzione cautelare; qui usato per inquadrare la decisione di riesame contro il sequestro preventivo.

  • art. 324 cod. proc. pen. (comma 5)

    Il termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame decorre dalla data di ricezione degli atti presso la cancelleria del giudice cautelare; la trasmissione telematica su TIAP equivale alla ricezione cartacea e rileva l'attestazione di avvenuta ricezione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in cassazione sugli atti cautelari reali alla violazione di legge (omissione assoluta di motivazione o motivazione apparente), escludendo la rimessione in discussione ampia del merito della motivazione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del procedimento cautelare e ai limiti della verifica dell'elemento soggettivo nel riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia comunque motivato adeguatamente sull'elemento soggettivo nei limiti consentiti.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per la regola secondo cui i soggetti con interesse meramente civilistico devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso del terzo interessato privo di procura speciale.

  • art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che definisce il reato tributario contestato (operazioni soggettivamente inesistenti) e la nozione di profitto del reato oggetto di sequestro; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente spiegato come l'utilizzo delle fatture fittizie generasse costi fittizi e indebite detrazioni d'IVA.

  • art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamata circa i profili di confisca e individuazione del profitto del reato; la Corte ha considerato le contestazioni sulla quantificazione come non pertinenti a censura di legittimità idonea in cassazione.

  • art. 64 disp. att. cod. proc. pen.

    La disciplina che regola la comunicazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la trasmissione tramite TIAP rientri nelle comunicazioni previste e che l'attestazione di ricezione faccia decorrere i termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese di giustizia; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in base a questa disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016 (Culasso)

    Principio applicato: il dies a quo del termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame decorre dalla ricezione degli atti da parte della cancelleria, non dalla ricezione dell'istanza di riesame.

Massime di principio

  • Per i terzi interessati con interesse 'meramente civilistico' (es. società), il ricorso per cassazione richiede procura speciale al difensore; l'assenza della procura rende il ricorso inammissibile.
  • Il termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame decorre dalla data di ricezione degli atti presso la cancelleria, anche se la trasmissione è telematica tramite TIAP: conta l'attestazione di ricezione.
  • Il sindacato di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari reali è limitato: sono censurabili soprattutto violazioni di legge (omessa o apparente motivazione), non la rinnovata valutazione del merito o delle prove in tema di fumus commissi delicti.
  • La motivazione del tribunale del riesame deve spiegare il nesso tra le operazioni contestate e il profitto oggetto di sequestro, ma una valutazione dettagliata della quantificazione del profitto può essere scrutinata solo nei limiti delle violazioni di legge, non come nuova disputa fattuale in Cassazione.
  • Le censure procedurali relative a termini e notificazioni devono fondarsi su documentazione della cancelleria (timbro di pervenimento); eccezioni basate su adempimenti interni non prevalgono se la cancelleria attesta la ricezione.

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