Cassazione Penale, Sentenza n. 41692/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In sostanza la condanna confermata in appello non è stata reinviata per nuovo giudizio: l'estinzione per prescrizione ha reso impossibile proseguire.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava ad impugnare la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di Marretta per concorso in tentato furto in abitazione pluriaggravato. In particolare il primo motivo riguardava la qualificazione giuridica del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivo non inammissibile o manifestamente infondato; ha verificato inoltre l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e ha esaminato il decorso del termine di prescrizione: il fatto è stato commesso il 24/10/2013 e il termine è rimasto sospeso per complessivi 60 giorni (rinvio per impedimento del difensore all'udienza dell'11/05/2017), sicché il termine massimo di prescrizione è interamente decorso.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha verificato che non risultava evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento indicate da questa norma; quindi non è stata pronunciata la cessazione del processo per quelle cause, ma ciò non ha impedito che intervenisse l'estinzione del reato per prescrizione.
norme sulla prescrizione
Il calcolo della prescrizione prende avvio dalla data del fatto (24/10/2013) e si considera sospeso per i periodi previsti dalla legge (qui 60 giorni per rinvio dovuto ad impedimento del difensore). Una volta completamente decorso il termine massimo, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
Massime di principio
- Se il motivo di ricorso non è manifestamente infondato la Corte di cassazione può esaminarlo e valutare profili di diritto anche in relazione alla prescrizione.
- L'estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando non resta materia per un nuovo processo.
- I periodi di sospensione della prescrizione (es. rinvio per impedimento del difensore) vanno computati nel conteggio e possono ridurre o posticipare l'intervento della prescrizione.
- L'assenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, non esclude che il reato possa comunque estinguersi per decorso del termine di prescrizione.
- In situazioni analoghe è fondamentale calcolare con precisione la decorrenza e le eventuali sospensioni/interruzioni dei termini di prescrizione per verificare se la fattispecie sia ancora perseguibile.
- Quando la prescrizione è già maturata, il giudice di legittimità annulla senza rinvio; non è necessario né opportuno disporre un nuovo giudizio.
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