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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31246/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Como che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di Cascarano Michele. La ricorrente ha dedotto che il denaro e gli orologi sequestrati nell'abitazione di Segrate fossero di sua esclusiva proprietà (essendo legalmente separata dal marito), ha contestato la mancata convalida nei termini dell'atto di sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p., ha lamentato l'omessa valutazione da parte del Tribunale di documentazione prodotta (circa 2000 pagine) e delle risultanze intercettive e telefoniche, la non prova della disponibilità dei beni da parte del marito, il sequestro di beni diversi da quelli indicati nel decreto e una sproporzione dei valori sequestrati rispetto agli importi indicati nel provvedimento.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici, non specifici e manifestamente infondati. Ha confermato che: (1) la censura sull'omessa disamina delle deduzioni difensive è inammissibile in sede di legittimità salvo casi di assoluta carenza o apparente motivazione derivante da inosservanza di norme processuali; (2) il terzo che reclama la restituzione dei beni sequestrati ha l'onere di provare la titolarità dei fatti costitutivi della pretesa; (3) la "disponibilità" ai fini del sequestro per equivalente va valutata come possesso/disponibilità di fatto (sfera economica del reo) e non coincide necessariamente con la proprietà civilistica; (4) il decreto di sequestro può determinare il valore del profitto del reato rimandando l'individuazione specifica dei beni alla fase esecutiva affidata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, per cui non è richiesta la convalida nei termini dell'art. 321, comma 3-bis, per i vincoli reali apposti dalla polizia giudiziaria; (5) gli elementi indicati dal Tribunale (fascette sulle banconote, garanzie degli orologi riconducibili a Cascarano, compossesso di chiavi, effetti personali maschili, trolley con numero di telefono) erano indicatori indiziari idonei a collegare i beni all'indagato. La ricorrente è inoltre condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina della procedura incidentale di riesame delle misure cautelari; contesto procedurale in cui è stato proposto il riesame impugnato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'ambito del ricorso per cassazione sul riesame alle ipotesi di 'violazione di legge' (mancanza assoluta o apparente della motivazione correlata a inosservanza di norme processuali); la Corte sottolinea che non è ammesso un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie ordinarie.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la mancata convalida temporale del vincolo reale; la Corte interpreta che, per il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, l'individuazione specifica dei beni può essere rimessa alla fase esecutiva e non richiede necessariamente una convalida della polizia giudiziaria nei termini indicati dall'art. 321, comma 3-bis.

  • art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Istituisce la confisca per equivalente nei delitti tributari; la Corte ricorda che il sequestro preventivo può essere disposto per l'equivalente del profitto fino al valore indicato e che la determinazione puntuale dei beni è rimessa all'esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese e alle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti di riesame delle misure cautelari reali è ammessa soltanto la censura per 'violazione di legge' intesa come assoluta mancanza o apparente motivazione correlata a inosservanza di precise norme processuali; non è possibile un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie ordinarie.
  • Il terzo che reclama la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa; mere affermazioni di proprietà non sono sufficienti senza elementi probatori specifici.
  • La "disponibilità" ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente si valuta in termini di possesso e riconducibilità economica al reo (sfera degli interessi economici), e non coincide necessariamente con la titolarità proprietaria civilistica.
  • Nel sequestro per equivalente il decreto può fissare il valore del profitto/price del reato, rinviando all'esecuzione l'individuazione puntuale dei beni e la verifica del relativo valore; pertanto l'operato della polizia giudiziaria nell'individuare i beni non richiede sempre una convalida formale nei termini dell'art. 321, comma 3-bis, quando la finalità sia la confisca per equivalente.
  • In cassazione non possono, di regola, essere prodotti nuovi documenti salvo che si provi l'impossibilità di esibirli nei precedenti gradi; le nuove allegazioni documentali, se non decisive e non inedite per giustificato motivo, non ristrutturano la motivazione impugnata.
  • Le doglianze generiche e non specificamente ancorate a atti processuali determinanti sono destinate all'inammissibilità: il ricorso deve indicare con precisione quali atti sarebbero travisati e perchè tale travisamento comprometterebbe la coerenza logica della decisione impugnata.

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