Cassazione Penale, Ordinanza n. 29046/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato per difetto di legittimazione, poiché il ricorso risultava sottoscritto dall'imputato stesso in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un provvedimento della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché sottoscritto dallo stesso imputato, quindi da soggetto privo di legittimazione a proporre personalmente il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Il provvedimento non indica il reato oggetto del giudizio né altre censure di merito: la decisione riguarda esclusivamente la validità soggettiva della sottoscrizione del ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; la sottoscrizione dell'atto da parte dell'imputato integra violazione della norma e determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare le forme e i requisiti di legittimazione previsti dalla legge: la proposizione personale da parte dell'imputato, quando non consentita, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo specifiche ragioni che giustifichino l'esonero.
Come è indicizzato
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