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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10599/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un sinistro stradale in cui un soggetto è stato investito e ucciso. Gli eredi hanno convenuto dinanzi al Tribunale l’assicuratrice del veicolo investitore, la proprietaria del veicolo e il conducente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha rigettato l’appello principale degli eredi e accolto parzialmente quello incidentale dell’assicuratrice. In sede di legittimità, con precedente ordinanza n. 23948/2024, la Cassazione ha accolto il motivo relativo al difetto di motivazione sulla ripartizione della colpa tra i convenuti, dichiarando assorbito il motivo concernente la rivalutazione monetaria. Gli eredi propongono quindi revocazione deducendo errore di fatto revocatorio: sostengono che l’assorbimento del motivo sulla rivalutazione fosse frutto di un errore, perché tale questione non sarebbe stata in alcun modo dipendente da quella sulla motivazione del concorso di colpa e non avrebbe quindi potuto considerarsi assorbita.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che il dedotto errore non sia un errore di fatto revocatorio, ma semmai una valutazione giuridica relativa all’assorbimento di un motivo di ricorso rispetto all’altro. Condanna inoltre i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione presuppone un errore di fatto consistente in una svista materiale su circostanze decisive emergenti direttamente dagli atti; non vi rientrano valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Ricorrendo i presupposti di legge, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte per la lite temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come base del contributo unificato cui si rapporta l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista materiale su un fatto decisivo risultante direttamente dagli atti, e non può consistere in un errore di giudizio o in una diversa lettura giuridica delle risultanze processuali.
  • La dichiarazione di assorbimento di un motivo di ricorso appartiene alla valutazione giuridica del giudice e, come tale, non è sindacabile mediante revocazione per errore di fatto.
  • Quando il vizio dedotto riguarda la corretta applicazione dei criteri di assorbimento tra motivi di ricorso, la censura investe una questione di diritto e non un fatto processuale erroneamente percepito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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