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Ordinanza

Ordinanza n. 4610/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto n. 2339 del 13 giugno 2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del sig. -OMISSIS-: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 203 del 9 giugno 2025, richiamato dal decreto n. 2339 del 13 giugno 2025, con cui il Ministero dell'Interno ha ritenuto, a carico del sig. -OMISSIS-, la causa di esclusione di <<pregressa decompressione L2-L3 e L3-L4 e artrodesi L2-L3 e L4-L5 per psa L2-L3 e L3-L4>> ai sensi e per l'effetto dell’art. 1, co. 4, all. A, punti 7 e 14, del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative>>; - del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, art. 8, laddove prevede che <<i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso>>, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali>>, e - di conseguenza - dell'art. 2 del precitato decreto ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi - ove occorra - l'avviso di accertamento del 19 marzo 2025, laddove - riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 - prevede che: <<[i]candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione […] saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, e la scheda medica del 9 giugno 2025; - della nota prot. n. 43545 dell'11 giugno 2025, con la quale il Ministero dell'Interno ha avviato la procedura di scelta sede, escludendo il ricorrente dall'elenco di coloro ammessi a tale scelta di cui all'elenco allegato alla nota e della nota prot. n. 46217 del 20 giugno 2025, con la quale l'amministrazione ha comunicato la sede scelta da parte dei candidati che vi hanno partecipato; - del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, art. 2, cc. 1 e 2, ove dovesse interpretarsi - secondo il Ministero dell'Interno - nel senso che il quadro clinico del sig. -OMISSIS- vada ritenuto causa di non idoneità alla mansione di operatore.

Giustizia amministrativa202509099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da due procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta non idoneità fisica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ne ha disposto l'esclusione da due procedure speciali di reclutamento nella qualifica di operatore e di vigile del fuoco, nonché il verbale medico presupposto, la scheda medica, gli atti relativi alla scelta della sede e le disposizioni della procedura e del decreto ministeriale sui requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale. L'esclusione è stata fondata su un pregresso quadro clinico della colonna vertebrale, ritenuto riconducibile alle cause di esclusione previste dal decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 166/2019 invece dell'art. 2, relativo ai ruoli tecnico-professionali, nonché l'interpretazione dell'art. 2 nel senso della non idoneità alla mansione di operatore. Il giudizio è stato preceduto da un'ordinanza cautelare che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative all'esclusione e alla disciplina dei requisiti di idoneità. Ha dato atto che il ricorrente ha adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio impartito con la precedente ordinanza cautelare, mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno. Ritenendo opportuno garantire ai possibili controinteressati la possibilità di partecipare al giudizio, ha rinviato la trattazione del merito ai sensi dell'art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Ritenuto che sia opportuno rinviare, a favore dei possibili controinteressati, la trattazione del merito del ricorso

    La disposizione è stata utilizzata per rinviare la trattazione del merito e consentire la tutela processuale dei possibili controinteressati.

  • art. 1, comma 4, allegato A, punti 7 e 14, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    pregressa decompressione L2-L3 e L3-L4 e artrodesi L2-L3 e L4-L5 per psa L2-L3 e L3-L4

    È indicata nell'atto impugnato quale base normativa della causa di esclusione per non idoneità fisica; la sua corretta applicazione non è stata ancora valutata nel merito.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    È invocato dal ricorrente quale disciplina applicabile ai ruoli tecnico-professionali e la sua interpretazione è oggetto di contestazione, senza decisione di merito nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal giudice.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di annullamento coinvolge possibili controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato, il giudice può rinviare la trattazione del merito ai sensi dell'art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., al fine di consentire la partecipazione degli interessati.
  • L'adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione consente la prosecuzione del giudizio, ma non comporta di per sé alcuna decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela del terzo

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