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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34530/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata sostenendo: 1) vizio di motivazione perché il denaro della presunta vittima non sarebbe stato consegnato direttamente a lui ma a una società cui egli sarebbe stato estraneo; 2) violazione di legge nella determinazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22/03/2024 n.46 che avrebbe modificato la disciplina di cui all'art. 646 c.p., incidendo sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. In ordine al primo motivo ha ritenuto non superate le valutazioni di fatto dei giudici di merito, che avevano accertato rapporti diretti della persona offesa con l'imputato e l'indicazione, da parte di questi, delle coordinate bancarie per l'operazione. In ordine al secondo motivo ha osservato che la pena edittale presa a base dal Tribunale è quella vigente al tempo del fatto (maggio 2017), quando il delitto era punito con pena fino a tre anni; dunque non vi è stata modifica peggiorativa del quadro normativo per il calcolo della sanzione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. La condanna di merito è stata, nella sostanza, confermata.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 11 c.p.

    È stata applicata come circostanza aggravante in relazione al ruolo del ricorrente (legale rappresentante della società) che ha inciso sulla qualificazione del reato come "aggravato"

  • art. 646 c.p.

    la pronuncia della Corte costituzionale del 22/03/2024 n.46 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod.pen. nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la modifica dichiarata dalla Corte costituzionale non incide sul calcolo della pena operato dai giudici del merito, perché la determinazione della sanzione è stata effettuata sulla base della normativa vigente al momento del fatto (maggio 2017)

  • principio temporale di applicazione della legge penale

    "sulla base della normativa vigente all'epoca dei fatti"

    La sentenza richiama il principio secondo cui per la determinazione della pena si deve fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione del reato; variazioni successive non possono peggiorare la posizione del reo

Massime di principio

  • Se il reo ha avuto rapporti diretti con la vittima e ha fornito le coordinate per il trasferimento di denaro, i giudici possono ritenere provata l'effettiva appropriazione anche se i fondi sono confluiti su conti societari; la forma societaria non esclude la responsabilità personale se emerge il coinvolgimento diretto del soggetto
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (chi ha avuto rapporti con la vittima, chi ha dato le coordinate bancarie, ecc.) sono difficilmente sindacabili in Cassazione: il ricorso per cassazione deve mirare a vizi di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche per avere successo
  • Per la determinazione della pena si applica la legge vigente al momento del fatto: successive pronunce costituzionali o modifiche normative non possono essere usate per aggravare la posizione del reo; anzi, eventuali novità più favorevoli possono avere effetti retroattivi se compatibili con il principio di irretroattività della legge più sfavorevole
  • Nel contestare la quantificazione della pena per motivi legati a successive decisioni costituzionali è necessario dimostrare concretamente che la modifica normativa ha inciso in pejus sulla determinazione sanzionatoria adottata, o che i giudici non hanno effettivamente preso come riferimento il quadro normativo vigente al fatto
  • Le impugnazioni fondate su deduzioni generiche e non su prova documentale o su spiegazioni giuridiche puntuali rischiano l'inammissibilità; per sostenere il contrario è utile proporre elementi probatori nuovi o specifiche doglianze di diritto

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