Cassazione Penale, Sentenza n. 19924/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva annullato l'ordinanza genetica solo sotto il profilo delle esigenze cautelari (ritenendole insussistenti) ma aveva confermato il quadro indiziario relativo al reato di partecipazione all'associazione criminale denominata 'ndrangheta. Pisano deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando la valutazione probatoria che lo indicava come membro del clan Pisano con compiti di assistenza agli accoliti e di cura dei rapporti con la classe dirigente politica).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali: il ricorrente non ha manifestato personalmente (o tramite difensore munito di procura speciale) l'interesse al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento necessario per ammettere il ricorso contro una misura cautelare custodiale revocata nelle more. La Corte ha quindi omesso di entrare nel merito delle censure sui gravi indizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato personalmente alla parte; per l'ammissione del ricorso avverso misura cautelare revocata è necessaria la manifestazione di interesse alla riparazione, resa personalmente o tramite difensore con procura speciale
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte la interpreta unitamente all'art. 315 c.p.p. per stabilire i requisiti procedurali della domanda
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019 (Capristo), Rv. 277567; richiamata anche Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare custodiale revocata è ammissibile solo se il ricorrente chiede la riparazione per ingiusta detenzione e tale richiesta è formulata personalmente o tramite difensore munito di procura speciale
Massime di principio
- Se la misura cautelare custodiale viene revocata nel corso del procedimento, un ricorso in Cassazione contro la misura è ammissibile solo se il ricorrente richiede espressamente la riparazione per ingiusta detenzione; tale richiesta è atto personale e non può essere genericamente evocata dal difensore senza procura speciale
- In casi simili, per far valutare dalla Cassazione le censure di merito (es. insufficienza dei gravi indizi), il ricorrente deve manifestare chiaramente l'interesse alla riparazione nel ricorso e assicurarsi che il difensore abbia una procura speciale specifica; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile per motivo formale e il merito non sarà esaminato
- Il mancato rispetto dei requisiti formali può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'imposizione delle spese processuali e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende), per cui è opportuno curare la documentazione di procura e la formulazione esplicita delle domande processuali
- Il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi resta comunque materia di merito: se gli adempimenti formali sono eseguiti correttamente, la Cassazione potrà entrare nel merito delle censure relative alla valutazione degli indizi e alla motivazione del provvedimento impugnato
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