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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16244/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate o comunque non deducibili in sede di legittimità le censure sull'elemento soggettivo del reato, già valutate dai giudici di merito con argomenti giuridici corretti e con motivazione non illogica. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ritenere integrato il dolo e che non fosse stata adeguatamente considerata la sua asserita mancata conoscenza della lingua italiana. La Corte di cassazione rileva tuttavia che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese con motivazione non illogica, fondata sulle concrete circostanze del fatto, in particolare sulla qualificazione operata dagli agenti e sulla reazione del ricorrente, ritenuta indice della volontà oppositiva rispetto all'atto d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il reato la condotta di opposizione volontaria all'atto del pubblico ufficiale; il dolo può essere desunto dalle concrete modalità del fatto e dalla reazione dell'agente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che si limitano a riproporre questioni già affrontate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili.
  • Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, l'elemento soggettivo può essere desunto dalle modalità concrete della condotta e dalla reazione dell'imputato all'atto d'ufficio, quando essa esprima una volontà oppositiva.
  • L'asserita ignoranza della lingua italiana non è decisiva ove la sentenza di merito abbia logicamente ricavato il dolo da elementi fattuali oggettivi del comportamento tenuto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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