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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11631/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva rigettato la sua istanza di rinvio dell'esecuzione della pena, obbligatorio o facoltativo, per grave infermità fisica, ammettendolo però alla detenzione domiciliare c.d. umanitaria ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Con due motivi ha dedotto violazione di legge, lamentando che il giudice di merito avrebbe contraddittoriamente escluso, sulla base della documentazione in atti, elementi idonei a far ritenere che la malattia fosse in fase talmente avanzata da non rispondere ai trattamenti sanitari disponibili, e avrebbe altresì ritenuto non necessario disporre una perizia medica per accertare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza si è mosso nel solco dei principi consolidati in tema di differimento della pena e detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, valorizzando la recente relazione sanitaria, riconoscendo condizioni di salute tali da consentire l'accesso astratto alla misura alternativa e negando solo la misura più ampia in ragione della pericolosità sociale attuale e del pericolo di recidiva. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una perizia, poiché il giudice di merito aveva già dato per assodate le condizioni di salute indicate nella relazione sanitaria e aveva comunque ammesso il condannato alla detenzione domiciliare. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354

    la detenzione domiciliare umanitaria mutua i presupposti del differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica.

  • art. 147, primo comma, n. 2), c.p.

    per il differimento facoltativo della pena è necessario che la malattia sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e da richiedere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione.

  • art. 27 Cost.

    vanno considerate anche patologie tali da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamo alla disciplina di oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamo al profilo di colpa connesso all'irritualità dell'impugnazione ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, e della detenzione domiciliare che ne mutua i presupposti, occorre una malattia grave, idonea a mettere in pericolo la vita o a provocare conseguenze dannose rilevanti, tale da richiedere cure non agevolmente praticabili in ambiente detentivo.
  • Il giudice deve compiere un bilanciamento tra l'interesse del condannato a ricevere adeguata cura e le esigenze di sicurezza della collettività, tenendo conto sia dell'idoneità astratta dei presidi sanitari disponibili sia della concreta possibilità di cura e assistenza nella specifica situazione.
  • Nel valutare l'istanza non rileva solo la gravità della patologia in senso strettamente clinico, ma anche la compatibilità dell'espiazione della pena con il senso di umanità e con una soglia minima di dignità della persona detenuta.
  • La patologia psichica può anch'essa giustificare il differimento dell'esecuzione della pena quando sia di gravità tale da determinare un quadro fisico non fronteggiabile in carcere o da rendere l'espiazione contraria al senso di umanità.
  • La necessità di una perizia o di ulteriori accertamenti medici sorge quando vi siano dati clinici che attestino l'incompatibilità con il regime carcerario e il giudice intenda comunque negare il beneficio; se invece le condizioni di salute risultano già accertate e il giudice concede la misura alternativa, non è ravvisabile omissione istruttoria decisiva.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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