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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14607/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessore)

La controversia

La controversia riguarda alcuni terreni agricoli dei quali la ricorrente sosteneva di avere il possesso utile all'usucapione, mentre i controricorrenti rivendicavano la proprietà e avevano ottenuto in primo grado la condanna al rilascio. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della ricorrente e del suo dante causa, ritenendo provata la proprietà dei controricorrenti mediante un testamento del precedente proprietario e visure catastali, e valorizzando inoltre una dichiarazione resa in sede di tentativo di conciliazione come riconoscimento che i terreni erano detenuti in forza di contratto di affitto. Con il ricorso per cassazione erano stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, poi rinunciato; 2) violazione di norme in tema di usucapione, prova, riconoscimento e interruzione della prescrizione, nonché valutazione delle prove, per avere la Corte d'appello attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa in conciliazione; 3) travisamento della prova e vizi motivazionali sulla medesima dichiarazione; 4) violazione degli artt. 948, 1140 e 2697 c.c. e delle norme processuali sulla motivazione, per avere ritenuto assolto l'onere probatorio della proprietà in capo ai rivendicanti; 5) violazione delle norme su possesso e detenzione e sull'usucapione, per avere affermato che la ricorrente avrebbe dovuto provare il mutamento della detenzione in possesso ad usucapionem.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, perché espressamente rinunciato dalla ricorrente. Ha accolto il quarto motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la Corte d'appello aveva applicato in modo errato il regime probatorio dell'azione di rivendicazione: a fronte della contestazione della proprietà da parte dei convenuti, non era sufficiente fondare la prova del diritto dominicale su un testamento e su visure catastali, poiché nell'azione ex art. 948 c.c. l'attore deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, risalendo sino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il cumulo dei possessi utili. È stato inoltre ribadito che la deduzione dell'usucapione da parte del convenuto non attenua di per sé tale onere probatorio, salvo che vi sia un riconoscimento, espresso o implicito, della appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa all'epoca dell'inizio del possesso, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo sulla nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia e quindi difetto di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    la rinuncia al motivo ha determinato il difetto sopravvenuto di interesse alla sua coltivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge in tema di usucapione, prova e rivendicazione.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dell'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dell'usucapione.

  • art. 1393 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 1398 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, che nell'azione di rivendicazione grava rigorosamente sull'attore.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 948 c.c.

    nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare rigorosamente la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto originario oppure dimostrando il cumulo dei successivi possessi utili.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione e per la disciplina dell'usucapione dedotta dalla ricorrente.

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'avvenuto mutamento della detenzione in possesso ad usucapionem.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare una motivazione ritenuta apparente o inesistente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. l'attore sopporta un onere probatorio rigoroso sulla proprietà, che non si assolve con un mero atto traslativo se il convenuto contesta il titolo, dovendosi risalire sino a un acquisto originario oppure provare il cumulo dei possessi utili.
  • La prova della continuità delle risultanze catastali o di altri dati catastali non è prova del trasferimento della proprietà, perché il catasto ha funzione di pubblicità priva di effetti costitutivi sul diritto dominicale.
  • La deduzione dell'usucapione da parte del convenuto nella rivendica non attenua automaticamente l'onere probatorio dell'attore; il rigore si attenua solo se il convenuto riconosce, anche implicitamente, o comunque non contesta specificamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento in cui assume di avere iniziato a possedere.
  • La dichiarazione rinunciataria a un motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il giudice di merito applica un criterio probatorio meno rigoroso di quello richiesto per la rivendicazione, la sentenza è cassabile per violazione dell'art. 948 c.c. e dell'art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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